Costa d’Amalfi DOC

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uva

Il vino Costa d’Amalfi DOC è un vino prodotto nella provincia di Salerno nella Regione Campania

La Denominazione di Origine Controllata Costa d’Amalfi è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco; Bianco passito; Bianco spumante; Rosso; Rosso passito e Rosato.

La Denominazione di Origine Controllata Costa d’Amalfi può essere accompagnata dalla indicazione di una delle sottozone Ravello, Tramonti, Furore a condizione che i vini cosi designati provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal disciplinare.

I vini a Denominazione di Origine Controllata Costa d’Amalfi, accompagnati o no dalla indicazione di una sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione provenienti da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:

Costa d’Amalfi bianco, bianco passito, spumante, Ravello bianco, Tramonti bianco:

Falanghina e/o Biancolella min. 40%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 60%.

Costa d’Amalfi rosso e rosato, rosso passito, Furore rosso e rosato, Ravello rosso e rosato:

Piedirosso (localmente detto Per ‘e palummo) minimo 40%, Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o Aglianico congiuntamente o disgiuntamente fino al 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40%.

Costa d’Amalfi Furore bianco:

Falanghina e Biancolella min. 40%, con una presenza di Falanghina non inferiore al 30% e di Biancolella non inferiore al 10%. Pepella, Ripoli, Fenile, Ginestra (sinonimi Biancazita, Biancatenera) 40-60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 20%.

Costa d’Amalfi Tramonti rosso e rosato:

Piedirosso (localmente detto Per ‘e palummo) minimo 30%, Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o Aglianico congiuntamente o disgiuntamente fino al 50%; Tintore minimo 20%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Costa d’Amalfi devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell’iscrizione allo Schedario Viticolo, unicamente i vigneti collinari, di buona esposizione e di altitudine non superiore ai 650 metri sul livello del mare.

Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.

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