Il vino Irpinia DOC è un vino prodotto nella provincia di Avellino nella Regione Campania
La Denominazione di Origine Controllata Irpinia è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Irpinia Bianco; Irpinia Rosso; Irpinia Rosato; Irpinia Novello; Irpinia Coda di volpe; Irpinia Falanghina; Irpinia Fiano; Irpinia Greco; Irpinia Piedirosso; Irpinia Aglianico; Irpinia Sciascinoso; Irpinia Falanghina spumante; Irpinia Fiano spumante; Irpinia Greco spumante; Irpinia Fiano passito; Irpinia Greco passito; Irpinia Aglianico passito; Irpinia Aglianico liquoroso; Irpinia sottozona Campi Taurasini.
La Denominazione di Origine Controllata Irpinia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Irpinia senza specificazione della sottozona:
Irpinia Bianco:
greco dal 40 al 50%, fiano dal 40 al 50%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione la provincia di Avellino nella percentuale massima del 20%;
Irpinia Rosso, Rosato, Novello:
aglianico almeno per il 70%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione la provincia di Avellino nella percentuale massima del 30%;
Irpinia con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: aglianico, coda di volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso e sciascinoso con almeno l’85% del corrispondente vitigno; per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca di colore analogo, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione la provincia di Avellino;
Irpinia spumante:
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: falanghina, fiano, greco; il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente almeno per l’85%; possono concorrere, per la eventuale percentuale restante, altri vitigni, a bacca bianca non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
Irpinia passito:
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco, aglianico; il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente almeno per l’85%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni, congiuntamente o disgiuntamente, di analogo colore del vitigno oggetto di specificazione, non aromatici, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
Irpinia aglianico liquoroso:
aglianico almeno per l’85%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
Irpinia campi taurasini:
con almeno l’85% di aglianico; per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca nera non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
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