Il vino Mamertino di Milazzo o Mamertino DOC è un vino prodotto nella provincia di Messina nella Regione Sicilia
La denominazione di origine controllata Mamertino di Milazzo o Mamertino è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianco, bianco riserva, rosso, rosso riserva, Calabrese o Nero d’Avola, Calabrese o Nero d’Avola riserva, Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia o viceversa.
I vini devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Bianco e bianco riserva:
Grillo e Ansonica o Inzolia congiuntamente con una percentuale minima del 35% e con un minimo del 10% di ogni vitigno; Catarratti con una percentuale minima del 45%. Possono concorrere per la restante quota, fino a un massimo del 20% i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.
Rosso e rosso riserva:
Calabrese o Nero d’Avola con una percentuale minima del 60%; Nocera con una percentuale minima del 10%. Possono concorrere per la restante quota, fino a un massimo del 30% i vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.
Calabrese o Nero d’Avola e Calabrese o Nero d’Avola riserva:
Calabrese o Nero d’Avola, minimo l’85%. Possono concorrere per la restante quota, fino a un massimo del 15% dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.
Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia:
Grillo e Ansonica o Inzolia, o viceversa, 100%, con un minimo di ciascuno del 20%.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Mamertino di Milazzo o Mamertino devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere impiantati su terreni idonei per la produzione dei vini di cui trattasi. Sono comunque esclusi quelli di fondo valle, eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
Mamertino di Milazzo o Mamertino DOC
Regione | Sicilia |
Provincia | Messina |
Denominazione | Mamertino di Milazzo o Mamertino DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 03.09.2004 |
Tipologia | Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco Mamertino di Milazzo o Mamertino bianco riserva Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso Mamertino di Milazzo o Mamertino rosso riserva Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o Nero d'Avola Mamertino di Milazzo o Mamertino Calabrese o Nero d'Avola riserva Mamertino di Milazzo o Mamertino Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia o viceversa |
Base ampelografica | Bianco e bianco riserva: Grillo e Ansonica o Inzolia congiuntamente con una percentuale minima del 35% e con un minimo del 10% di ogni vitigno; Catarratti con una percentuale minima del 45%. Possono concorrere per la restante quota, fino a un massimo del 20% i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Sicilia. Rosso e rosso riserva: Calabrese o Nero d'Avola con una percentuale minima del 60%; Nocera con una percentuale minima del 10%. Possono concorrere per la restante quota, fino a un massimo del 30% i vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Sicilia. Calabrese o Nero d'Avola e Calabrese o Nero d'Avola riserva: Calabrese o Nero d'Avola, minimo l'85%. Possono concorrere per la restante quota, fino a un massimo del 15% dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato. Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia: Grillo e Ansonica o Inzolia, o viceversa, 100%, con un minimo di ciascuno del 20% |
Zona di raccolta uve | Alì, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Condrò, Falcone, Fiumedinisi, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Itala, Librizzi, Mazzarrà Sant'Andrea, Meri, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Roccalumera, Roccavaldina, Rodi Milici, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, Scaletta Zanclea, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | Per l'immissione al consumo dei vini sono ammessi soltanto recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 3. Per i vini è obbligatoria la tappatura raso bocca con sughero o altra sostanza inerte per tutti i recipienti di volume nominale superiore a litri 0,250 |