Il Morellino di Scansano DOCG è un vino prodotto nella provincia di Grosseto nella Regione Toscana
La denominazione di origine controllata e garantita Morellino di Scansano, anche nella tipologia con la menzione Riserva, è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita Morellino di Scansano devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni: Sangiovese: minimo 85 %.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, fino ad un massimo del 15%.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Morellino di Scansano devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione di quelli di fondo valle.
Morellino di Scansano DOCG
Regione | Toscana |
Provincia | Grosseto |
Denominazione | Morellino di Scansano DOCG |
Anno di registrazione | DOC dal 06.01.1978 DOCG dal 14.11.2006 |
Tipologia | Morellino di Scansano Morellino di Scansano riserva |
Base ampelografica | Sangiovese: minimo 85 %. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15% |
Zona di raccolta uve | Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | Immessi al consumo in recipienti di vetro del tipo bordolese. Le tipologie dei contenitori nelle varie pezzature, tappate secondo la normativa vigente, devono essere le seguenti: lt. 0,100; lt. 0,1875; lt. 0,250; lt. 0,375; lt. 0,500; lt. 0,750; lt. 1,000; lt. 1,500; lt. 3,000; lt. 5,000, ed altre pezzature di capienza superiore non destinate alla vendita. Per contenitori di vetro con capacità pari o inferiori a lt. 0,250 è ammesso l'utilizzo del tappo a vite |