Il vino Terracina o Moscato di Terracina DOC è un vino prodotto nella provincia di Latina nella Regione Lazio
La denominazione di origine controllata Terracina o Moscato di Terracina è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le tipologie: Terracina o Moscato di Terracina secco; Terracina o Moscato di Terracina amabile; Terracina o Moscato di Terracina passito e Terracina o Moscato di Terracina spumante.
I vini escluso la tipologia spumante devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Moscato di Terracina: minimo 85%.
Possono concorrere, da soli o congiuntamente, vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Lazio, per un massimo del 15%.
Per la tipologia spumante la base ampelografica deve essere costituita dal 100% di Moscato di Terracina.
Le condizioni ambientali e pedologiche dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Terracina o Moscato di Terracina devono essere quelle atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
Terracina o Moscato di Terracina DOC
Regione | Lazio |
Provincia | Latina |
Denominazione | Terracina o Moscato di Terracina DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 25.05.2007 |
Tipologia | Terracina o Moscato di Terracina secco Terracina o Moscato di Terracina amabile Terracina o Moscato di Terracina passito Terracina o Moscato di Terracina spumante |
Base ampelografica | I vini escluso la tipologia spumante devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Moscato di Terracina: minimo 85%. Possono concorrere, da soli o congiuntamente, vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Lazio, per un massimo del 15%. Per la tipologia spumante la base ampelografica deve essere costituita dal 100% di Moscato di Terracina |
Zona di raccolta uve | Monte San Biagio, Terracina e Sonnino |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | I vini a denominazione di origine controllata Terracina o Moscato di Terracina devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 3 litri. Per i vini spumanti la chiusura delle bottiglie deve essere effettuata con tappi di sughero a fungo. Per gli altri vini la chiusura delle bottiglie di volume nominale superiore a 0,250 lt può essere effettuata con tutti i sistemi di chiusura consentiti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, con l’esclusione del tappo a corona e del tappo a vite a vestizione corta, mentre per le bottiglie fino a 0,250 lt è consentito l’uso di tutti sistemi di chiusura consentiti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale |