Il vino Terre dell’Alta Val d’Agri DOC è un vino prodotto nella provincia di Potenza nella Regione Basilicata
La denominazione di origine controllata Terre dell’Alta Val D’Agri è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Terre dell’Alta Val D’Agri Rosso e Rosso Riserva; Terre dell’Alta Val D’Agri Rosato.
I vini devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Terre dell’Alta Val D’Agri Rosso e Rosso Riserva:
Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 30%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata fino ad un massimo del 20%.
Terre dell’Alta Val D’Agri Rosato:
Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 20%; Malvasia di Basilicata: minimo 10%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera e bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata fino ad un massimo del 20%.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Terre dell’Alta Val D’Agri devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere ubicati su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.
Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o adiacenti a fiumi, laghi naturali e/o artificiali.
Terre dell'Alta Val d'Agri DOC
Regione | Basilicata |
Provincia | Potenza |
Denominazione | Terre dell'Alta Val d'Agri DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 04.09.2003 |
Tipologia | Terre dell’Alta Val d’Agri Rosso e Rosso Riserva Terre dell’Alta Val d’Agri Rosato |
Base ampelografica | Terre dell'Alta Val D'Agri Rosso e Rosso Riserva: Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 30%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata fino ad un massimo del 20%. Terre dell'Alta Val D'Agri Rosato: Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 20%; Malvasia di Basilicata: minimo 10%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera e bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata fino ad un massimo del 20% |
Zona di raccolta uve | Viggiano - Grumento Nova Moliterno |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | I vini possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 5 litri escluso le dame. Per il vino Rosso Riserva è obbligatorio l'uso di tappi in sughero raso bocca. Per il vino Rosso e Rosato è consentito l'uso del tappo a vite e tappi raso bocca in materiale previsto dalla normativa vigente. Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro |