San Gimignano DOC

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uva

Il vino San Gimignano DOC è un vino prodotto nella provincia di Siena nella Regione Toscana

La denominazione di origine controllata San Gimignano è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

San Gimignano rosso, anche con la menzione Riserva; San Gimignano Sangiovese, anche con la menzione Riserva; San Gimignano Cabernet sauvignon, anche con la menzione Riserva; San Gimignano Merlot, anche con la menzione Riserva; San Gimignano Syrah, anche con la menzione Riserva; San Gimignano Pinot nero, anche con la menzione Riserva, San Gimignano rosato, San Gimignano Vinsanto o Vin Santo, San Gimignano Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice.

I vini a denominazione di origine controllata San Gimignano devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

San Gimignano rosso e San Gimignano rosato:

Sangiovese min: 50%; possono concorrere le uve dei vitigni Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero da soli o congiuntamente: massimo 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

San Gimignano Sangiovese:

Sangiovese min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

San Gimignano Cabernet sauvignon:

Cabernet sauvignon min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

San Gimignano Merlot:

Merlot min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

San Gimignano Syrah:

Syrah min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

San Gimignano Pinot nero:

Pinot nero min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

San Gimignano Vinsanto o Vin Santo:

Trebbiano toscano min: 30%; può concorrere la Malvasia del chianti per un massimo del 50%; può concorrere la Vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 10%.

San Gimignano Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice:

Sangiovese min: 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 50%.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata San Gimignano devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal disciplinare.

San Gimignano DOC

RegioneToscana
ProvinciaSiena
DenominazioneSan Gimignano DOC
Anno di registrazioneDOC dal 08.08.1996
TipologiaSan Gimignano rosato
San Gimignano rosso
San Gimignano Sangiovese
San Gimignano Cabernet sauvignon
San Gimignano Merlot
San Gimignano Pinot nero
San Gimignano Syrah
San Gimignano Vinsanto o Vin Santo
San Gimignano Vinsanto Occhio di
Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice
Base ampelograficaSan Gimignano rosso e San Gimignano rosato:
Sangiovese min: 50%; possono concorrere le uve dei vitigni Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero da soli o congiuntamente: massimo 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
San Gimignano Sangiovese:
Sangiovese min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
San Gimignano Cabernet sauvignon:
Cabernet sauvignon min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
San Gimignano Merlot:
Merlot min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
San Gimignano Syrah:
Syrah min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
San Gimignano Pinot nero:
Pinot nero min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
San Gimignano Vinsanto o Vin Santo:
Trebbiano toscano min: 30%; può concorrere la Malvasia del chianti per un massimo del 50%; può concorrere la Vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 10%.
San Gimignano Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice:
Sangiovese min: 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 50%
Zona di raccolta uveSan Gimignano
ImbottigliamentoStesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve
Bottiglia e tappoI vini di cui possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a cinque litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione della tipologia Rosato e delle due tipologie di Vinsanto o Vin Santo per le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri anche di colore chiaro.
I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge. Per le tipologie Vinsanto o Vin Santo e per i vini con la menzione riserva è comunque obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie Vin Santo e dei vini con menzione riserva, è ammessa la chiusura con tappo a vite
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