Il vino San Gimignano DOC è un vino prodotto nella provincia di Siena nella Regione Toscana
La denominazione di origine controllata San Gimignano è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
San Gimignano rosso, anche con la menzione Riserva; San Gimignano Sangiovese, anche con la menzione Riserva; San Gimignano Cabernet sauvignon, anche con la menzione Riserva; San Gimignano Merlot, anche con la menzione Riserva; San Gimignano Syrah, anche con la menzione Riserva; San Gimignano Pinot nero, anche con la menzione Riserva, San Gimignano rosato, San Gimignano Vinsanto o Vin Santo, San Gimignano Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice.
I vini a denominazione di origine controllata San Gimignano devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
San Gimignano rosso e San Gimignano rosato:
Sangiovese min: 50%; possono concorrere le uve dei vitigni Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero da soli o congiuntamente: massimo 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
San Gimignano Sangiovese:
Sangiovese min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
San Gimignano Cabernet sauvignon:
Cabernet sauvignon min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
San Gimignano Merlot:
Merlot min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
San Gimignano Syrah:
Syrah min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
San Gimignano Pinot nero:
Pinot nero min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
San Gimignano Vinsanto o Vin Santo:
Trebbiano toscano min: 30%; può concorrere la Malvasia del chianti per un massimo del 50%; può concorrere la Vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 10%.
San Gimignano Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice:
Sangiovese min: 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 50%.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata San Gimignano devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal disciplinare.
San Gimignano DOC
Regione | Toscana |
Provincia | Siena |
Denominazione | San Gimignano DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 08.08.1996 |
Tipologia | San Gimignano rosato San Gimignano rosso San Gimignano Sangiovese San Gimignano Cabernet sauvignon San Gimignano Merlot San Gimignano Pinot nero San Gimignano Syrah San Gimignano Vinsanto o Vin Santo San Gimignano Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice |
Base ampelografica | San Gimignano rosso e San Gimignano rosato: Sangiovese min: 50%; possono concorrere le uve dei vitigni Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero da soli o congiuntamente: massimo 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. San Gimignano Sangiovese: Sangiovese min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. San Gimignano Cabernet sauvignon: Cabernet sauvignon min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. San Gimignano Merlot: Merlot min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. San Gimignano Syrah: Syrah min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. San Gimignano Pinot nero: Pinot nero min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. San Gimignano Vinsanto o Vin Santo: Trebbiano toscano min: 30%; può concorrere la Malvasia del chianti per un massimo del 50%; può concorrere la Vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 10%. San Gimignano Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese min: 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 50% |
Zona di raccolta uve | San Gimignano |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | I vini di cui possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a cinque litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione della tipologia Rosato e delle due tipologie di Vinsanto o Vin Santo per le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri anche di colore chiaro. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge. Per le tipologie Vinsanto o Vin Santo e per i vini con la menzione riserva è comunque obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie Vin Santo e dei vini con menzione riserva, è ammessa la chiusura con tappo a vite |