Il vino Maremma toscana DOC è un vino prodotto nella provincia di Grosseto nella Regione Toscana
La denominazione di origine controllata Maremma toscana è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Maremma toscana bianco, anche spumante, passito e Vendemmia tardiva, Maremma toscana rosso, anche passito e novello, Maremma toscana rosato, Maremma toscana Vin Santo, Maremma toscana Ansonica, anche spumante, passito e Vendemmia tardiva, Maremma toscana Chardonnay, anche passito e Vendemmia tardiva, Maremma toscana Sauvignon, anche passito e Vendemmia tardiva, Maremma toscana Trebbiano, anche Vendemmia tardiva, Maremma toscana Vermentino, anche spumante, passito e Vendemmia tardiva, Maremma toscana Viognier, anche Vendemmia tardiva, Maremma toscana Alicante, Maremma toscana Cabernet, anche passito, Maremma toscana Cabernet Sauvignon, anche passito, Maremma toscana Canaiolo, Maremma toscana Ciliegiolo, anche passito, Maremma toscana Merlot, Maremma toscana Sangiovese, anche passito, Maremma toscana Syrah.
I vini a denominazione di origine controllata Maremma toscana devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Maremma toscana bianco, Maremma toscana spumante, Maremma toscana passito bianco e Maremma toscana Vendemmia tardiva:
Trebbiano Toscano e Vermentino, da soli o congiuntamente, minimo il 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
Maremma toscana Vin Santo:
Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Maremma toscana rosso, Maremma toscana passito rosso e Maremma toscana novello:
Sangiovese, minimo il 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Maremma toscana rosato:
Sangiovese e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente, minimo il 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Maremma toscana Ansonica, Maremma toscana Ansonica spumante:
Ansonica: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
Maremma toscana Chardonnay:
Chardonnay: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
Maremma toscana Sauvignon:
Sauvignon: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
Maremma toscana Trebbiano:
Trebbiano toscano: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
Maremma toscana Vermentino, Maremma toscana Vermentino spumante:
Vermentino: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
Maremma toscana Viognier:
Viognier: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%, con l’esclusione del Moscato bianco.
Maremma toscana Alicante:
Alicante: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Maremma toscana Cabernet:
Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Maremma toscana Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Maremma toscana Canaiolo:
Canaiolo nero: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Maremma toscana Ciliegiolo:
Ciliegiolo: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Maremma toscana Merlot:
Merlot: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Maremma toscana Sangiovese:
Sangiovese: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Maremma toscana Syrah:
Syrah: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
I vini a denominazione di origine controllata Maremma toscana passito con la specificazione di un vitigno devono essere ottenuti, per almeno l’85%, dalle uve provenienti in ambito aziendale di una delle seguenti varietà: Ansonica, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Ciliegiolo, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon), Cabernet Sauvignon e Sangiovese. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
I vini a denominazione di origine controllata Maremma toscana Vendemmia tardiva con la specificazione di un vitigno devono essere ottenuti, per almeno l’85%, dalle uve provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varietà: Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Maremma toscana devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Maremma toscana DOC
Regione | Toscana |
Provincia | Grosseto |
Denominazione | Maremma toscana DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 30.09.2011 |
Tipologia | Maremma toscana bianco Maremma toscana rosso Maremma toscana rosato Maremma toscana novello Maremma toscana spumante Maremma toscana Ansonica Maremma toscana Ansonica spumante Maremma toscana Chardonnay Maremma toscana Sauvignon Maremma toscana Trebbiano Maremma toscana Vermentino Maremma toscana Vermentino spumante Maremma toscana Viognier Maremma toscana Alicante Maremma toscana Ciliegiolo Maremma toscana Cabernet Maremma toscana Cabernet Sauvignon Maremma toscana Canaiolo Maremma toscana Merlot Maremma toscana Sangiovese Maremma toscana Syrah Maremma toscana Vendemmia tardiva Maremma toscana Ansonica Vendemmia tardiva Maremma toscana Chardonnay Vendemmia tardiva Maremma toscana Sauvignon Vendemmia tardiva Maremma toscana Trebbiano Vendemmia tardiva Maremma toscana Vermentino Vendemmia tardiva Maremma toscana Viognier Vendemmia tardiva Maremma toscana passito bianco Maremma toscana Ansonica passito Maremma toscana Vermentino passito Maremma toscana Chardonnay passito Maremma toscana Sauvignon passito Maremma toscana passito rosso Maremma toscana Ciliegiolo passito Maremma toscana Cabernet passito Maremma toscana Cabernet Sauvignon passito Maremma toscana Sangiovese passito Maremma toscana Vin Santo |
Base ampelografica | Maremma toscana bianco, Maremma toscana spumante, Maremma toscana passito bianco e Maremma toscana Vendemmia tardiva: Trebbiano Toscano e Vermentino, da soli o congiuntamente, minimo il 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco. Maremma toscana Vin Santo: Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Maremma toscana rosso, Maremma toscana passito rosso e Maremma toscana novello: Sangiovese, minimo il 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Maremma toscana rosato: Sangiovese e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente, minimo il 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Maremma toscana Ansonica, Maremma toscana Ansonica spumante: Ansonica: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco. Maremma toscana Chardonnay: Chardonnay: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco. Maremma toscana Sauvignon: Sauvignon: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco. Maremma toscana Trebbiano: Trebbiano toscano: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco. Maremma toscana Vermentino, Maremma toscana Vermentino spumante: Vermentino: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco. Maremma toscana Viognier: Viognier: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%, con l’esclusione del Moscato bianco. Maremma toscana Alicante: Alicante: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Maremma toscana Cabernet: Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Maremma toscana Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Maremma toscana Canaiolo: Canaiolo nero: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Maremma toscana Ciliegiolo: Ciliegiolo: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Maremma toscana Merlot: Merlot: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Maremma toscana Sangiovese: Sangiovese: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Maremma toscana Syrah: Syrah: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. I vini a denominazione di origine controllata Maremma toscana passito con la specificazione di un vitigno devono essere ottenuti, per almeno l’85%, dalle uve provenienti in ambito aziendale di una delle seguenti varietà: Ansonica, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Ciliegiolo, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon), Cabernet Sauvignon e Sangiovese. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. I vini a denominazione di origine controllata Maremma toscana Vendemmia tardiva con la specificazione di un vitigno devono essere ottenuti, per almeno l’85%, dalle uve provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varietà: Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana |
Zona di raccolta uve | Intero territorio amministrativo della provincia di Grosseto |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata Maremma toscana sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, per le tipologie previste dalla vigente normativa. Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml. Tuttavia, per le tipologie recanti la menzione vigna e per le tipologie passito, Vin Santo e Vendemmia tardiva sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 litri e con chiusura a norma di legge |