Il vino Modena o di Modena DOC è un vino prodotto nella provincia di Modena nella Regione Emilia-Romagna
La denominazione di origine controllata Modena o di Modena è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Modena Lambrusco spumante o Lambrusco di Modena spumante, Modena Lambrusco rosato spumante o Lambrusco rosato di Modena spumante, Modena Lambrusco frizzante o Lambrusco di Modena frizzante, Modena Lambrusco rosato frizzante o Lambrusco rosato di Modena frizzante, Modena Lambrusco novello frizzante o Lambrusco di Modena novello frizzante, Modena Pignoletto spumante o Pignoletto di Modena spumante, Modena Pignoletto frizzante o Pignoletto di Modena frizzante, Modena Rosso spumante o Rosso di Modena spumante, Modena Rosso frizzante o Rosso di Modena frizzante, Modena Rosso novello frizzante o Rosso di Modena novello frizzante, Modena Rosato spumante o Rosato di Modena spumante, Modena Rosato frizzante o Rosato di Modena frizzante, Modena Bianco spumante o Bianco di Modena spumante, Modena Bianco frizzante o Bianco di Modena frizzante.
La specificazione del nome di vitigno e della tipologia possono precedere la denominazione di origine controllata di Modena.
I vini a denominazione di origine controllata Modena o di Modena devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Lambrusco – vitigni: Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell’85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo gentile, Fortana, fino a un massimo del 15%;
Pignoletto – vitigni: Pignoletto, nella misura minima dell’85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia- Romagna, fino a un massimo del 15%;
Bianco – vitigni: Montuni, Pignoletto, Trebbiano (tutte le varietà e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna), da soli o congiuntamente, nella misura minima de11’85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;
Rosso, Rosato – vitigni: Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, minimo 85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di vitigni Ancellotta, Fortana e, per non più del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Modena o di Modena DOC
Regione | Emilia-Romagna |
Provincia | Modena |
Denominazione | Modena o di Modena DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 27.07.2009 |
Tipologia | Lambrusco rosso spumante Lambrusco rosato spumante Pignoletto spumante Rosso spumante Rosato spumante Bianco spumante Lambrusco rosso frizzante Lambrusco rosato frizzante Lambrusco novello frizzante Pignoletto frizzante Rosso novello frizzante Rosso frizzante Rosato frizzante Bianco frizzante |
Base ampelografica | Lambrusco - vitigni: Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo gentile, Fortana, fino a un massimo del 15%; Pignoletto - vitigni: Pignoletto, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia- Romagna, fino a un massimo del 15%; Bianco - vitigni: Montuni, Pignoletto, Trebbiano (tutte le varietà e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna), da soli o congiuntamente, nella misura minima de11'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%; Rosso, Rosato - vitigni: Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, minimo 85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di vitigni Ancellotta, Fortana e, per non più del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna |
Zona di raccolta uve | Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | I vini designati con le denominazioni di origine controllata Modena o di Modena, devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi la capacità non superiore a 1,5 lt. In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la denominazione di origine controllata Modena o di Modena, purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri. Per i vini frizzanti a denominazione di origine controllata Modena o di Modena sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato a gabbietta, tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm. I vini spumanti a denominazione di origine controllata Modena o di Modena devono essere immessi al consumo esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta; per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 è ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato |