Il vino Montecarlo DOC è un vino prodotto nella provincia di Lucca nella Regione Toscana
La Denominazione di Origine Controllata Montecarlo è riservata ai vini bianco, rosso, rosso riserva, Vermentino, Sauvignon, Syrah, Cabernet sauvignon, Merlot, Vin santo, Vin santo occhio di pernice che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata Montecarlo bianco e Vin Santo deve essere ottenuto da uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell’ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:
Trebbiano toscano: 30-60%; Semillon, Pinot grigio, Pinot bianco, Vermentino, Sauvignon e Roussanne presenti in numero di almeno tre vitigni in ragione del 40-70%; possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca presenti nell’elenco delle varietà di vite ammesse alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana, fino ad un massimo del 20% con esclusione dei vitigni aromatici: Moscato bianco, Traminer aromatico.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata Montecarlo rosso anche con la menzione riserva e vin santo occhio di pernice deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell’ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:
Sangiovese 50-75%; Canaiolo nero, Merlot, Syrah: da soli o congiuntamente nella misura minima del 15% e massima del 40%; Ciliegiolo, Colorino, Malvasia nera di Lecce e/o di Brindisi, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, da soli o congiuntamente dal 10 al 30%; possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca e/o rossa presenti nell’elenco delle varietà di vite ammesse alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana, fino ad un massimo del 20% con esclusione dei vitigni aromatici: Aleatico, Moscato bianco, Traminer aromatico.
La Denominazione di Origine Controllata Montecarlo seguita dalle seguenti specificazioni Vermentino, Sauvignon, Syrah, Cabernet sauvignon, Merlot è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da questi singoli vitigni per almeno l’85%; possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di Origine Controllata Montecarlo devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.
Montecarlo DOC
Regione | Toscana |
Provincia | Lucca |
Denominazione | Montecarlo DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 13.08.1969 |
Tipologia | Montecarlo bianco Montecarlo rosso Montecarlo rosso riserva Montecarlo Vermentino Montecarlo Sauvignon Montecarlo Cabernet Sauvignon Montecarlo Merlot Montecarlo Syrah Montecarlo Vin santo Montecarlo Vin santo occhio di pernice |
Base ampelografica | Il vino a Denominazione di Origine Controllata Montecarlo bianco e Vin Santo deve essere ottenuto da uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata: Trebbiano toscano: 30-60%; Semillon, Pinot grigio, Pinot bianco, Vermentino, Sauvignon e Roussanne presenti in numero di almeno tre vitigni in ragione del 40-70%; possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca presenti nell'elenco delle varietà di vite ammesse alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana, fino ad un massimo del 20% con esclusione dei vitigni aromatici: Moscato bianco, Traminer aromatico. Il vino a Denominazione di Origine Controllata Montecarlo rosso anche con la menzione riserva e vin santo occhio di pernice deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata: Sangiovese 50-75%; Canaiolo nero, Merlot, Syrah: da soli o congiuntamente nella misura minima del 15% e massima del 40%; Ciliegiolo, Colorino, Malvasia nera di Lecce e/o di Brindisi, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, da soli o congiuntamente dal 10 al 30%; possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca e/o rossa presenti nell'elenco delle varietà di vite ammesse alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana, fino ad un massimo del 20% con esclusione dei vitigni aromatici: Aleatico, Moscato bianco, Traminer aromatico. La Denominazione di Origine Controllata Montecarlo seguita dalle seguenti specificazioni Vermentino, Sauvignon, Syrah, Cabernet sauvignon, Merlot è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da questi singoli vitigni per almeno l'85%; possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana fino ad un massimo del 15% |
Zona di raccolta uve | Montecarlo, Altopascio, Capannori e Porcari |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | I vini devono essere confezionati in recipienti di vetro di capacità non superiore a 54 litri. I predetti vini debbono obbligatoriamente essere immessi al consumo in recipienti sigillati ed è vietato l'uso di sistemi di chiusura del tipo tappo a corona. I mosti, i vini atti, o vini commercializzati allo stato sfuso perdono, in via definitiva, il diritto alla Denominazione di Origine Controllata con tutte le conseguenti annotazioni e segnalazioni reviste per legge, in caso di declassamento ai vini da tavola venduti al consumo diretto |