Il vino Noto DOC è un vino prodotto nella provincia di Siracusa nella Regione Sicilia
La denominazione di origine controllata Noto è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Moscato di Noto; Moscato di Noto spumante; Moscato di Noto liquoroso; Moscato Passito di Noto o Passito di Noto; Noto rosso; Noto Nero d’Avola.
I vini devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica:
Moscato di Noto, Moscato di Noto spumante, Moscato di Noto liquoroso, Moscato Passito di Noto o Passito di Noto:
interamente dal vitigno Moscato bianco;
Noto rosso:
Nero d’Avola: minimo il 65%. Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.
Noto Nero d’Avola:
Nero d’Avola minimo l’85%. Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al vino le specifiche caratteristiche di qualità.
Noto DOC
Regione | Sicilia |
Provincia | Siracusa |
Denominazione | Noto DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 14.03.1974 |
Tipologia | Moscato di Noto Moscato di Noto Spumante Moscato di Noto liquoroso Moscato Passito di Noto o Passito di Noto Noto rosso Noto Nero d’Avola |
Base ampelografica | Moscato di Noto, Moscato di Noto spumante, Moscato di Noto liquoroso, Moscato Passito di Noto o Passito di Noto: interamente dal vitigno Moscato bianco; Noto rosso: Nero d’Avola: minimo il 65%. Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia. Noto Nero d’Avola: Nero d’Avola minimo l’85%. Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia |
Zona di raccolta uve | Noto, Rosolini, Pachino e Avola |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | I vini possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 1,5 chiusi con i sistemi ammessi dalle norme vigenti, escluso il sistema di chiusura con tappo corona. È ammessa tuttavia la confezione in bottiglia fino a lt. 3,00 esclusivamente in bottiglia bordolese |