Il vino Riviera del Brenta DOC è un vino prodotto nelle province di Venezia e Padova nella Regione Veneto
La denominazione di origine controllata Riviera del Brenta è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianco (anche in versione frizzante); rosso (anche in versione rosato e novello); spumante; Merlot; Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére – anche in versione riserva); Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese – anche in versione riserva); Refosco dal peduncolo rosso o semplicemente Refosco (anche in versione riserva); Pinot bianco (anche in versione spumante e frizzante); Pinot grigio; Chardonnay (anche in versione spumante e frizzante) e Tai (da Tocai friulano).
I vini a denominazione di origine controllata Riviera del Brenta con uno dei seguenti riferimenti Pinot Bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Tai (da Tocai friulano), Merlot, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese) e Refosco d.p.r., devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l’85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, ammessi alla coltivazione, per le province di Padova e Venezia.
I vigneti delle varietà Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Raboso Piave e Raboso veronese devono essere iscritti in albi distinti per ciascuna varietà.
Il vino a denominazione di origine controllata Riviera del Brenta seguito dalla specificazione bianco, è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini nella seguente composizione:
Tocai friulano per almeno il 50%, altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche fino a un massimo del 50%.
Il vino a denominazione di origine controllata Riviera del Brenta seguito dalla specificazione o meno rosso è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini nella seguente composizione:
Merlot per almeno il 50%, altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fino un massimo del 50%.
Il vino a denominazione di origine controllata Riviera del Brenta spumante è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini nella seguente composizione:
Chardonnay per almeno il 60%, altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fino a un massimo del 40%.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Riviera del Brenta devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
Riviera del Brenta DOC
Regione | Veneto |
Provincia | Venezia e Padova |
Denominazione | Riviera del Brenta DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 21.06.2004 |
Tipologia | Riviera del Brenta bianco Riviera del Brenta rosso Riviera del Brenta rosato Riviera del Brenta novello Riviera del Brenta spumante Riviera del Brenta Pinot bianco spumante Riviera del Brenta Chardonnay spumante Riviera del Brenta bianco frizzante Riviera del Brenta Pinot bianco frizzante Riviera del Brenta Chardonnay frizzante Riviera del Brenta Chardonnay Riviera del Brenta Tai Riviera del Brenta Pinot bianco Riviera del Brenta Pinot grigio Riviera del Brenta Merlot Riviera del Brenta Cabernet Riviera del Brenta Raboso Riviera del Brenta Refosco |
Base ampelografica | I vini a denominazione di origine controllata Riviera del Brenta con uno dei seguenti riferimenti Pinot Bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Tai (da Tocai friulano), Merlot, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese) e Refosco d.p.r., devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, ammessi alla coltivazione, per le province di Padova e Venezia. I vigneti delle varietà Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Raboso Piave e Raboso veronese devono essere iscritti in albi distinti per ciascuna varietà. Il vino a denominazione di origine controllata Riviera del Brenta seguito dalla specificazione bianco, è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini nella seguente composizione: Tocai friulano per almeno il 50%, altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche fino a un massimo del 50%. Il vino a denominazione di origine controllata Riviera del Brenta seguito dalla specificazione o meno rosso è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini nella seguente composizione: Merlot per almeno il 50%, altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fino un massimo del 50%. Il vino a denominazione di origine controllata Riviera del Brenta spumante è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini nella seguente composizione: Chardonnay per almeno il 60%, altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fino a un massimo del 40% |
Zona di raccolta uve | Territorio dei comuni di: Provincia di Venezia: Campagnalupia; Campolongo Maggiore; Camponogara; Dolo; Fiesso d'Artico; Fossò; Martellago; Mira; Mirano; Noale; Pianiga; Salzano; S. Maria di Sala; Scorzè; Spinea; Stra; Venezia; Vigonovo. Provincia di Padova: Borgoricco; Cadoneghe; Campo S. Martino; Campodarsego; Camposanpiero; Curtarolo; Limena (Parte ex del Brenta); Loreggia; Massanzago; Noventa Padovana; Padova; Piove di Sacco; S. G. Delle Pertiche; S. Giorgio in Bosco; S. Giusfina in Colle; S. Angelo di Piove; Saonara; Trebaseleghe; Vigodarzere; Vigonza; Villa del Conte; Villanova di C.S.P. |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | Per tutti i vini a denominazione di origine controllata Riviera del Brenta confezionati in bottiglie fino a 5 litri è obbligatorio l'uso della chiusura con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l'uso del tappo a vite. Per la tappatura di vini spumanti e frizzanti si applicano le norme vigenti in materia |