Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano DOC

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uva

Il vino Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano DOC è un vino prodotto nella provincia di Brescia nella Regione Lombardia

La denominazione di origine controllata Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare.

Il vino Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano bianco deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni Riesling Italico e/o Riesling Renano presenti nei vigneti fino ad un massimo del 100%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 20% con esclusione di uve di vitigni aromatici.

I vini Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano rosso e chiaretto devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni, presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Groppello (nei tipi Gentile, S. Stefano e Mocasina) 30-60%; Sangiovese 10-25%; Marzemino (Berzemino) 5-30%; Barbera 10-20%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 10%.

Il vino Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano Groppello deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vitigni costituiti per almeno l’85% dal vitigno Groppello (nei tre tipi: Gentile, Groppellone e Mocasina). Possono concorrere alla produzione di detto vino in misura non superiore al 15%, le uve provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo soltanto i vigneti pedecollinari e collinari, di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore ai 350 metri s.l.m. e con esclusione di terreni pianeggianti umidi.

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