Il vino Riviera Ligure di Ponente DOC è un vino prodotto nelle province di Imperia, Savona e Genova nella Regione Liguria
La Denominazione di Origine Riviera Ligure di Ponente è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Granaccia (Alicante), anche nelle tipologie superiore e passito; Moscato, anche nelle tipologie frizzante, vendemmia tardiva e passito; Pigato, anche nelle tipologie superiore e passito; Rossese, anche nella tipologia passito; Vermentino, anche nelle tipologie superiore e passito.
I vini della Denominazione di Origine Controllata Riviera Ligure di Ponente devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vitigni inseriti tra quelli idonei alla coltivazione per la Regione Liguria.
I vini della Denominazione di Origine Controllata Riviera Ligure di Ponente devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Riviera Ligure di Ponente Granaccia (Alicante), anche nelle tipologie superiore e passito:
Granaccia (Alicante) minimo il 90%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, fino ad un massimo del 10%.
Riviera Ligure di Ponente Moscato, anche nelle tipologie frizzante, vendemmia tardiva e passito:
Moscato bianco per il 100%.
Riviera Ligure di Ponente Pigato, anche nelle tipologie superiore e passito:
Pigato minimo il 95%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, fino ad un massimo del 5%.
Riviera Ligure di Ponente Rossese, anche nella tipologia passito:
Rossese minimo il 90%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, fino ad un massimo del 10%.
Riviera Ligure di Ponente Vermentino, anche nelle tipologie superiore e passito:
Vermentino minimo il 95%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, fino ad un massimo del 5%.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini Riviera Ligure di Ponente devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni di sfavorevole giacitura ed esposizione.
Riviera Ligure di Ponente DOC
Regione | Liguria |
Provincia | Imperia, Savona e Genova |
Denominazione | Riviera Ligure di Ponente DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 31.03.1988 |
Tipologia | Riviera Ligure di Ponente Granaccia (Alicante) Riviera Ligure di Ponente Granaccia superiore Riviera Ligure di Ponente Granaccia passito Riviera Ligure di Ponente Moscato Riviera Ligure di Ponente Moscato frizzante Riviera Ligure di Ponente Moscato vendemmia tardiva Riviera Ligure di Ponente Moscato passito Riviera Ligure di Ponente Pigato Riviera Ligure di Ponente Pigato superiore Riviera Ligure di Ponente Pigato passito Riviera Ligure di Ponente Rossese Riviera Ligure di Ponente Rossese passito Riviera Ligure di Ponente Vermentino Riviera Ligure di Ponente Vermentino superiore Riviera Ligure di Ponente Vermentino passito |
Base ampelografica | Riviera Ligure di Ponente Granaccia (Alicante), anche nelle tipologie superiore e passito: Granaccia (Alicante) minimo il 90%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, fino ad un massimo del 10%. Riviera Ligure di Ponente Moscato, anche nelle tipologie frizzante, vendemmia tardiva e passito: Moscato bianco per il 100%. Riviera Ligure di Ponente Pigato, anche nelle tipologie superiore e passito: Pigato minimo il 95%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, fino ad un massimo del 5%. Riviera Ligure di Ponente Rossese, anche nella tipologia passito: Rossese minimo il 90%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, fino ad un massimo del 10%. Riviera Ligure di Ponente Vermentino, anche nelle tipologie superiore e passito: Vermentino minimo il 95%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, fino ad un massimo del 5% |
Zona di raccolta uve | Provincia di Imperia: l’intero territorio amministrativo e parte del territorio dei comuni di: Cosio d'Arroscia, Mendatica Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino); Provincia di Savona: l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Boissano, Borghetto S.S., Casanova Lerrone, Castelbianco, Ceriale, Cisano sul Neva., Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d’A. Zuccarello, Balestrino, Boissano, Borghetto S.S., Borgio Verezzi, Finale L, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra L, Rialto, Toirano, Tovo S.Giacomo, Vezzi Portio, Spotorno, Bergeggi, Savona, Quiliano, Vado Ligure, Albisola Marina, Albisola Superiore, Stella, Celle Ligure, Varazze e parte del territorio dei comuni di: Calice Ligure e Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico); Provincia di Genova: l’intero territorio amministrativo dei comuni di Arenzano e Cogoleto |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | I vini a Denominazione di Origine Controllata Riviera Ligure di Ponente nelle varie tipologie devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità nominale non superiore ai 5 litri. Per la tappatura dei vini si applicano le norme vigenti, con l'esclusione del tappo a corona, per tutte le confezioni uguali o superiori a 0,375 litri. Per i vini passiti e spumanti si applicano le norme vigenti per i rispettivi settori |