Il vino Romagna DOC è un vino prodotto nelle province di Forlì-Cesena, Bologna e Ravenna nella Regione Emilia-Romagna
La Denominazione di Origine Controllata Romagna è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni geografiche aggiuntive:
Albana spumante; Cagnina; Pagadebit, anche nella versione frizzante; Pagadebit con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro, anche nella versione frizzante; Sangiovese, anche con la specificazione novello e riserva; Sangiovese superiore, anche con la specificazione riserva;
Sangiovese con una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive (sottozone):
Bertinoro, solo con la menzione riserva; Brisighella, anche con la menzione riserva; Castrocaro – Terra del Sole, anche con la menzione riserva; Cesena, anche con la menzione riserva; Longiano, anche con la menzione riserva; Meldola, anche con la menzione riserva; Modigliana, anche con la menzione riserva; Marzeno, anche con la menzione riserva; Oriolo, anche con la menzione riserva; Predappio, anche con la menzione riserva; San Vicinio, anche con la menzione riserva; Serra, anche con la menzione riserva; Trebbiano, anche nella versione frizzante e spumante.
I vini devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Romagna Albana Spumante:
Albana: minimo 95%; possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.
Romagna Cagnina:
Terrano: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.
Romagna Pagadebit e Romagna Pagadebit Bertinoro:
Bombino bianco: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.
Romagna Sangiovese:
Sangiovese: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.
Romagna Sangiovese con una delle menzioni geografiche aggiuntive (sottozone) definite nel disciplinare:
Sangiovese: minimo il 95%; possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 5%.
Romagna Trebbiano:
Trebbiano Romagnolo: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
In particolare sono da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi – argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.
Romagna DOC
Regione | Emilia-Romagna |
Provincia | Forlì-Cesena, Bologna e Ravenna |
Denominazione | Romagna DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 22.09.2011 |
Tipologia | Romagna Albana spumante Romagna Cagnina Romagna Pagadebit Romagna Pagadebit amabile Romagna Pagadebit frizzante Romagna Pagadebit amabile frizzante Romagna Pagadebit Bertinoro secco Romagna Pagadebit Bertinoro amabile Romagna Pagadebit Bertinoro secco frizzante Romagna Pagadebit Bertinoro amabile frizzante Romagna Sangiovese Romagna Sangiovese novello Romagna Sangiovese superiore Romagna Sangiovese riserva Romagna Sangiovese superiore riserva Romagna Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva Romagna Sangiovese riserva con la menzione geografica aggiuntiva Romagna Trebbiano Romagna Trebbiano spumante Romagna Trebbiano frizzante |
Base ampelografica | Romagna Albana Spumante: Albana: minimo 95%; possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna. Romagna Cagnina: Terrano: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna. Romagna Pagadebit e Romagna Pagadebit Bertinoro: Bombino bianco: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna. Romagna Sangiovese: Sangiovese: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna. Romagna Sangiovese con una delle menzioni geografiche aggiuntive (sottozone) definite nel disciplinare: Sangiovese: minimo il 95%; possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 5%. Romagna Trebbiano: Trebbiano Romagnolo: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna |
Zona di raccolta uve | Provincia di Forlì-Cesena: comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano. Provincia di Bologna: comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | É consentito il confezionamento del vino DOC Romagna Trebbiano e Romagna Sangiovese anche in recipienti di ceramica. Per i vini DOC Romagna Trebbiano e Romagna Sangiovese è consentito l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri, ad esclusione della tipologia con la menzione vigna. Per la DOC Romagna Sangiovese con menzione geografica aggiuntiva (sottozona) nella versione riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco. Sulle bottiglie della DOC Romagna Cagnina deve figurare la specifica dolce |