Romagna DOC

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uva

Il vino Romagna DOC è un vino prodotto nelle province di Forlì-Cesena, Bologna e Ravenna nella Regione Emilia-Romagna

La Denominazione di Origine Controllata Romagna è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni geografiche aggiuntive:

Albana spumante; Cagnina; Pagadebit, anche nella versione frizzante; Pagadebit con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro, anche nella versione frizzante; Sangiovese, anche con la specificazione novello e riserva; Sangiovese superiore, anche con la specificazione riserva;

Sangiovese con una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive (sottozone):

Bertinoro, solo con la menzione riserva; Brisighella, anche con la menzione riserva; CastrocaroTerra del Sole, anche con la menzione riserva; Cesena, anche con la menzione riserva; Longiano, anche con la menzione riserva; Meldola, anche con la menzione riserva; Modigliana, anche con la menzione riserva; Marzeno, anche con la menzione riserva; Oriolo, anche con la menzione riserva; Predappio, anche con la menzione riserva; San Vicinio, anche con la menzione riserva; Serra, anche con la menzione riserva; Trebbiano, anche nella versione frizzante e spumante.

I vini devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Romagna Albana Spumante:

Albana: minimo 95%; possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Romagna Cagnina:

Terrano: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Romagna Pagadebit e Romagna Pagadebit Bertinoro:

Bombino bianco: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Romagna Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Romagna Sangiovese con una delle menzioni geografiche aggiuntive (sottozone) definite nel disciplinare:

Sangiovese: minimo il 95%; possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 5%.

Romagna Trebbiano:

Trebbiano Romagnolo: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare sono da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi – argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.

Romagna DOC

RegioneEmilia-Romagna
ProvinciaForlì-Cesena, Bologna e Ravenna
DenominazioneRomagna DOC
Anno di registrazioneDOC dal 22.09.2011
TipologiaRomagna Albana spumante
Romagna Cagnina
Romagna Pagadebit
Romagna Pagadebit amabile
Romagna Pagadebit frizzante
Romagna Pagadebit amabile frizzante
Romagna Pagadebit Bertinoro secco
Romagna Pagadebit Bertinoro amabile
Romagna Pagadebit Bertinoro secco frizzante
Romagna Pagadebit Bertinoro amabile frizzante
Romagna Sangiovese
Romagna Sangiovese novello
Romagna Sangiovese superiore
Romagna Sangiovese riserva
Romagna Sangiovese superiore riserva
Romagna Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva
Romagna Sangiovese riserva con la menzione geografica aggiuntiva
Romagna Trebbiano
Romagna Trebbiano spumante
Romagna Trebbiano frizzante
Base ampelograficaRomagna Albana Spumante:
Albana: minimo 95%; possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.
Romagna Cagnina:
Terrano: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.
Romagna Pagadebit e Romagna Pagadebit Bertinoro:
Bombino bianco: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.
Romagna Sangiovese:
Sangiovese: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.
Romagna Sangiovese con una delle menzioni geografiche aggiuntive (sottozone) definite nel disciplinare:
Sangiovese: minimo il 95%; possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 5%.
Romagna Trebbiano:
Trebbiano Romagnolo: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna
Zona di raccolta uveProvincia di Forlì-Cesena:
comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.
Provincia di Bologna:
comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia
Provincia di Ravenna:
comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme
ImbottigliamentoStesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve
Bottiglia e tappoÉ consentito il confezionamento del vino DOC Romagna Trebbiano e Romagna Sangiovese anche in recipienti di ceramica.
Per i vini DOC Romagna Trebbiano e Romagna Sangiovese è consentito l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri, ad esclusione della tipologia con la menzione vigna.
Per la DOC Romagna Sangiovese con menzione geografica aggiuntiva (sottozona) nella versione riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.
Sulle bottiglie della DOC Romagna Cagnina deve figurare la specifica dolce
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