Salice Salentino DOC

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uva

Il vino Salice Salentino DOC è un vino prodotto nelle province di Lecce e Brindisi nella Regione Puglia

La denominazione di origine controllata Salice Salentino è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione:

Salice Salentino bianco (anche spumante), Salice Salentino rosato (anche spumante), Salice Salentino rosso (anche con menzione riserva), Salice Salentino Negroamaro (anche con menzione riserva), Salice Salentino Negroamaro rosato (anche spumante), Salice Salentino Pinot bianco (anche spumante), Salice Salentino Fiano (anche spumante), Salice Salentino Chardonnay (anche spumante), Salice Salentino Aleatico (anche riserva, dolce, liquoroso dolce, liquoroso riserva).

La denominazione di origine controllata Salice Salentino rosso e rosato senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Negroamaro per almeno il 75%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, nella misura massima del 25% della superficie iscritta allo schedario viticolo.

La denominazione di origine controllata Salice Salentino Aleatico è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Aleatico per almeno l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo, presenti in ambito aziendale, fino a un massimo complessivo del 15%.

La denominazione di origine controllata Salice Salentino bianco senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Chardonnay per almeno il 70%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, con esclusione del Moscato bianco e Moscatello selvatico b., presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 30% della superficie iscritta allo schedario viticolo.

I vini a denominazione di origine controllata Salice Salentino bianco con una delle seguenti specificazioni:

Chardonnay, Fiano, Pinot Bianco, devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico con esclusione del Moscato bianco e Moscatello selvatico b, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% della superficie iscritta allo schedario viticolo.

I vini a denominazione di origine controllata Salice Salentino rosso e rosato con la seguente Specificazione:

Negroamaro o Negro amaro devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negroamaro per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% della superficie iscritta allo schedario viticolo.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata devono essere quelle della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Salice Salentino DOC

RegionePuglia
ProvinciaLecce e Brindisi
DenominazioneSalice Salentino DOC
Anno di registrazioneDOC dal 08.04.1976
TipologiaSalice Salentino rosso
Salice Salentino rosso con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro
Salice Salentino rosato
Salice Salentino rosato con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro
Salice Salentino Aleatico dolce
Salice Salentino Aleatico liquoroso dolce
Salice Salentino bianco
Salice Salentino Chardonnay
Salice Salentino Fiano
Salice Salentino Pinot Bianco
Salice Salentino rosso Riserva
Salice Salentino Rosso Riserva, con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro
Salice Salentino Bianco Spumante con o senza le specificazioni previste dal disciplinare
Salice Salentino Rosato Spumante con o senza le specificazioni previste dal disciplinare
Base ampelograficaLa denominazione di origine controllata Salice Salentino rosso e rosato senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Negroamaro per almeno il 75%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, nella misura massima del 25% della superficie iscritta allo schedario viticolo.
La denominazione di origine controllata Salice Salentino Aleatico è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Aleatico per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo, presenti in ambito aziendale, fino a un massimo complessivo del 15%.
La denominazione di origine controllata Salice Salentino bianco senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Chardonnay per almeno il 70%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, con esclusione del Moscato bianco e Moscatello selvatico b., presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 30% della superficie iscritta allo schedario viticolo.
I vini a denominazione di origine controllata Salice Salentino bianco con una delle seguenti specificazioni:
Chardonnay, Fiano, Pinot Bianco, devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno il 85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico con esclusione del Moscato bianco e Moscatello selvatico b, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% della superficie iscritta allo schedario viticolo.
I vini a denominazione di origine controllata Salice Salentino rosso e rosato con la seguente Specificazione:
Negroamaro o Negro amaro devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negroamaro per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% della superficie iscritta allo schedario viticolo
Zona di raccolta uveTutto il territorio amministrativo di Salice Salentino, Veglie e Guagnano della provincia di Lecce e San Pancrazio Salentino e Sandonaci della provincia di Brindisi e inoltre in parte il territorio comunale di Campi Salentina in provincia di Lecce e Cellino San Marco in provincia di Brindisi
ImbottigliamentoStesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve
Bottiglia e tappoI vini non recanti la menzione Riserva, ad esclusione della tipologia Aleatico e degli spumanti, possono essere confezionati nei seguenti tipi di contenitori:
bottiglie di vetro con capacità' da litri 0,250 a litri 15, ad esclusione di dame e damigiane; i sistemi di chiusura consentiti, che devono rispondere ai requisiti della normativa vigente, sono i seguenti:
tappo di sughero raso bocca
tappo in polimero sintetico raso bocca
tappo a vite per i recipienti di capacità non superiore a litri 1,5;
contenitori alternativi al vetro tipo bag in box, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato idoneo all'uso alimentare, racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido, di capacità non superiore a litri 3.
I vini recanti la menzione Riserva, ad esclusione della tipologia Aleatico, devono essere confezionati solo in bottiglie di vetro, ad esclusione di dame e damigiane, della capacità da litri 0,375 a litri 15 e chiuse con tappo di sughero raso bocca.
I vini nella tipologia Aleatico dolce e Aleatico liquoroso, con o senza menzione Riserva devono essere confezionati esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità da litri 0,375 a litri 0,750 e chiuse con tappo in sughero raso bocca.
I vini nella tipologia spumante devono essere confezionati solo in bottiglie di vetro della capacità da litri 0,375 a litri 15 e chiuse con tappo di sughero a fungo e gabbietta metallica
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