San Torpè DOC

0
uva

Il vino San Torpè DOC è un vino prodotto nelle province di Pisa e Livorno nella Regione Toscana

La Denominazione di Origine Controllata San Torpè è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

bianco; rosato; Vin Santo (anche con menzione riserva); Chardonnay; Sauvignon; Trebbiano; Vermentino.

I vini a Denominazione di Origine Controllata San Torpè devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

San Torpè bianco:

Trebbiano toscano: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

San Torpè rosato:

Sangiovese: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, ad esclusione del vitigno Aleatico; tuttavia, la percentuale di uve a bacca bianca non potrà superare il 20% del totale.

San Torpè Chardonnay:

Chardonnay: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

San Torpè Sauvignon:

Sauvignon: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

San Torpè Trebbiano:

Trebbiano toscano: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

San Torpè Vermentino:

Vermentino: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

San Torpè Vin Santo e San Torpè Vin Santo riserva:

Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga: da soli o congiuntamente, fino al 100%; Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura e di orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle, particolarmente umidi.

San Torpè DOC

RegioneToscana
ProvinciaPisa e Livorno
DenominazioneSan Torpè DOC
Anno di registrazioneDOC dal 08.07.1980
TipologiaSan Torpè bianco
San Torpè rosato
San Torpè Chardonnay
San Torpè Sauvignon
San Torpè Trebbiano
San Torpè Vermentino
San Torpè Vin Santo
Base ampelograficaSan Torpè bianco:
Trebbiano toscano: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
San Torpè rosato:
Sangiovese: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, ad esclusione del vitigno Aleatico; tuttavia, la percentuale di uve a bacca bianca non potrà superare il 20% del totale.
San Torpè Chardonnay:
Chardonnay: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
San Torpè Sauvignon:
Sauvignon: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
San Torpè Trebbiano:
Trebbiano toscano: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
San Torpè Vermentino:
Vermentino: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
San Torpè Vin Santo e San Torpè Vin Santo riserva:
Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga: da soli o congiuntamente, fino al 100%; Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana
Zona di raccolta uveIntero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Casciana Terme, Capannoli, Chianni, Crespina, Lari, Palaia, Ponsacco e Terricciola, nonché parte del territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Cascina Fauglia, Lajatico, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Peccioli Pontedera, Santa Luce e S. Miniato in provincia
di Pisa e del comune di Collesalvetti in provincia di Livorno
ImbottigliamentoStesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve
Bottiglia e tappoPer il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata San Torpè sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido.
Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere
utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale
superiore a 375 ml.
Tuttavia, per le tipologie con menzione vigna sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 litri con chiusura a tappo di sughero raso bocca.
I vini a Denominazione di Origine Controllata San Torpè Vin Santo e San Torpè Vin Santo riserva devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie in vetro di capacità non superiore a 3 litri, con chiusura a tappo di sughero raso bocca
Articolo precedenteFivi, Lorenzo Cesconi è il nuovo presidente dei vignaioli indipendenti
Articolo successivoLa tiramisù world cup scelta per stabilire gli standard del dessert

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.