Il vino San Torpè DOC è un vino prodotto nelle province di Pisa e Livorno nella Regione Toscana
La Denominazione di Origine Controllata San Torpè è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco; rosato; Vin Santo (anche con menzione riserva); Chardonnay; Sauvignon; Trebbiano; Vermentino.
I vini a Denominazione di Origine Controllata San Torpè devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
San Torpè bianco:
Trebbiano toscano: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
San Torpè rosato:
Sangiovese: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, ad esclusione del vitigno Aleatico; tuttavia, la percentuale di uve a bacca bianca non potrà superare il 20% del totale.
San Torpè Chardonnay:
Chardonnay: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
San Torpè Sauvignon:
Sauvignon: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
San Torpè Trebbiano:
Trebbiano toscano: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
San Torpè Vermentino:
Vermentino: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
San Torpè Vin Santo e San Torpè Vin Santo riserva:
Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga: da soli o congiuntamente, fino al 100%; Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura e di orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle, particolarmente umidi.
San Torpè DOC
Regione | Toscana |
Provincia | Pisa e Livorno |
Denominazione | San Torpè DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 08.07.1980 |
Tipologia | San Torpè bianco San Torpè rosato San Torpè Chardonnay San Torpè Sauvignon San Torpè Trebbiano San Torpè Vermentino San Torpè Vin Santo |
Base ampelografica | San Torpè bianco: Trebbiano toscano: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. San Torpè rosato: Sangiovese: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, ad esclusione del vitigno Aleatico; tuttavia, la percentuale di uve a bacca bianca non potrà superare il 20% del totale. San Torpè Chardonnay: Chardonnay: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. San Torpè Sauvignon: Sauvignon: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. San Torpè Trebbiano: Trebbiano toscano: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. San Torpè Vermentino: Vermentino: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. San Torpè Vin Santo e San Torpè Vin Santo riserva: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga: da soli o congiuntamente, fino al 100%; Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana |
Zona di raccolta uve | Intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Casciana Terme, Capannoli, Chianni, Crespina, Lari, Palaia, Ponsacco e Terricciola, nonché parte del territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Cascina Fauglia, Lajatico, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Peccioli Pontedera, Santa Luce e S. Miniato in provincia di Pisa e del comune di Collesalvetti in provincia di Livorno |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | Per il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata San Torpè sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido. Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml. Tuttavia, per le tipologie con menzione vigna sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 litri con chiusura a tappo di sughero raso bocca. I vini a Denominazione di Origine Controllata San Torpè Vin Santo e San Torpè Vin Santo riserva devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie in vetro di capacità non superiore a 3 litri, con chiusura a tappo di sughero raso bocca |