Il vino Sant’Antimo DOC è un vino prodotto nella provincia di Siena nella Regione Toscana
La denominazione di origine controllata Sant’Antimo è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata Sant’Antimo Rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
La denominazione di origine controllata Sant’Antimo Bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
La denominazione di origine controllata Sant’Antimo Vin Santo è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente, minimo 70%. Possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per non oltre il 30%.
La denominazione di origine controllata Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata: Sangiovese dal 50 al 70%, Malvasia nera dal 30 al 50%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per non oltre il 30%.
Per le tipologie Sant’Antimo Vin Santo e Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice è prevista la menzione riserva.
La denominazione di origine controllata Sant’Antimo seguita dalle seguenti specificazioni:
Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio, Pinot nero, Cabernet Sauvignon, Merlot, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.
Il vino rosso DOC Sant’Antimo può utilizzare in etichetta la menzione Novello, se prodotto nel rispetto delle vigenti normative per i vini novelli.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini DOC Sant’Antimo devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sant'Antimo DOC
Regione | Toscana |
Provincia | Siena |
Denominazione | Sant'Antimo DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 18.01.1996 |
Tipologia | Sant’Antimo Bianco Sant’Antimo Rosso Sant’Antimo Vin Santo e Sant’Antimo Vin Santo Riserva Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice e Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice riserva Sant’Antimo Chardonnay Sant’Antimo Sauvignon Sant’Antimo Pinot Grigio Sant’Antimo Cabernet Sauvignon Sant’Antimo Merlot Sant’Antimo Pinot Nero Sant’Antimo Novello |
Base ampelografica | La denominazione di origine controllata Sant’Antimo Vin Santo è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente, minimo 70%. Possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per non oltre il 30%. La denominazione di origine controllata Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata: Sangiovese dal 50 al 70%, Malvasia nera dal 30 al 50%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per non oltre il 30%. Per le tipologie Sant’Antimo Vin Santo e Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice è prevista la menzione riserva. La denominazione di origine controllata Sant’Antimo seguita dalle seguenti specificazioni: Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio, Pinot nero, Cabernet Sauvignon, Merlot, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%. Il vino rosso DOC Sant’Antimo può utilizzare in etichetta la menzione Novello, se prodotto nel rispetto delle vigenti normative per i vini novelli |
Zona di raccolta uve | Località Sant’Antimo parte del territorio amministrativo del comune di Montalcino |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | I vini DOC Sant’Antimo se immessi in commercio in contenitori di capacità inferiore a litri cinque non possono essere confezionati in recipienti diversi dalle bottiglie di vetro chiuse con tappi di sughero. I vini DOC Sant’Antimo Vin Santo e Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiori a 0,75 litri. Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino. Sulle confezioni contenenti il vino DOC Sant’Antimo deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve |