Sant’Antimo DOC

0
uva

Il vino Sant’Antimo DOC è un vino prodotto nella provincia di Siena nella Regione Toscana

La denominazione di origine controllata Sant’Antimo è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata Sant’Antimo Rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

La denominazione di origine controllata Sant’Antimo Bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

La denominazione di origine controllata Sant’Antimo Vin Santo è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente, minimo 70%. Possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per non oltre il 30%.

La denominazione di origine controllata Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata: Sangiovese dal 50 al 70%, Malvasia nera dal 30 al 50%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per non oltre il 30%.

Per le tipologie Sant’Antimo Vin Santo e Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice è prevista la menzione riserva.

La denominazione di origine controllata Sant’Antimo seguita dalle seguenti specificazioni:

Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio, Pinot nero, Cabernet Sauvignon, Merlot, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

Il vino rosso DOC Sant’Antimo può utilizzare in etichetta la menzione Novello, se prodotto nel rispetto delle vigenti normative per i vini novelli.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini DOC Sant’Antimo devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sant'Antimo DOC

RegioneToscana
ProvinciaSiena
DenominazioneSant'Antimo DOC
Anno di registrazioneDOC dal 18.01.1996
TipologiaSant’Antimo Bianco
Sant’Antimo Rosso
Sant’Antimo Vin Santo e Sant’Antimo Vin Santo Riserva
Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice e Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice riserva
Sant’Antimo Chardonnay
Sant’Antimo Sauvignon
Sant’Antimo Pinot Grigio
Sant’Antimo Cabernet Sauvignon
Sant’Antimo Merlot
Sant’Antimo Pinot Nero
Sant’Antimo Novello
Base ampelograficaLa denominazione di origine controllata Sant’Antimo Vin Santo è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente, minimo 70%. Possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per non oltre il 30%.
La denominazione di origine controllata Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata: Sangiovese dal 50 al 70%, Malvasia nera dal 30 al 50%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per non oltre il 30%.
Per le tipologie Sant’Antimo Vin Santo e Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice è prevista la menzione riserva.
La denominazione di origine controllata Sant’Antimo seguita dalle seguenti specificazioni:
Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio, Pinot nero, Cabernet Sauvignon, Merlot, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.
Il vino rosso DOC Sant’Antimo può utilizzare in etichetta la menzione Novello, se prodotto nel rispetto delle vigenti normative per i vini novelli
Zona di raccolta uveLocalità Sant’Antimo parte del territorio amministrativo del comune di Montalcino
ImbottigliamentoStesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve
Bottiglia e tappoI vini DOC Sant’Antimo se immessi in commercio in contenitori di capacità inferiore a litri cinque non possono essere confezionati in recipienti diversi dalle bottiglie di vetro chiuse con tappi di sughero.
I vini DOC Sant’Antimo Vin Santo e Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiori a 0,75 litri.
Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento con caratterizzazioni di fantasia o comunque non
consone al prestigio del vino.
Sulle confezioni contenenti il vino DOC Sant’Antimo deve sempre figurare l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve
Articolo precedenteExport in ripresa per pesche/nettarine nel 2021
Articolo successivoUiv, conferma unanime per Domenico Zonin alla vicepresidenza Ceev

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.