Il vino Squinzano DOC è un vino prodotto nella provincia di Lecce nella Regione Puglia
La denominazione di origine controllata Squinzano è riservala ai vini, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, con le tipologie di seguito riportate: Rosso, anche Novello e Riserva; Rosato, anche Spumante; Bianco anche Spumante; Negroamaro, anche Riserva; Negroamaro Rosato, anche Spumante; Susumaniello; Chardonnay anche Spumante; Malvasia bianca, anche Spumante; Piano, anche Spumante; Sauvignon anche Spumante.
I vini a denominazione di origine controllala Squinzano devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Squinzano Rosso e Rosato:
minimo 70% Negroamaro; possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Sangiovese e le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia da sole o congiuntamente, nella misura massima del 30%.
Squinzano Negroamaro o Negro amaro Rosso e Rosato:
minimo 85% Negroamaro; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico, nella misura massima del 15% come sopra identificati.
Squinzano Susumaniello:
minimo 85% Susumaniello; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico nella misura massima del 15% come sopra identificati.
Squinzano Bianco:
minimo 80% Chardonnay Malvasia bianca, da sole o congiuntamente; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino nella misura massima del 20%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.
Squinzano Chardonnay:
minimo 90% Chardonnay; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico nella misura massima del 10%, come sopra identificali, ad esclusione dei moscati.
Squinzano Malvasia bianca:
minimo 90% Malvasia bianca; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente. anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico nella misura massima del 10% come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.
Squinzano Piano:
minimo 90% Piano; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico, nella misura massima del 10%, come sopra identificali, ad esclusione dei moscati.
Squinzano Sauvignon:
minimo 90% Sauvignon; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico, nella misura massima del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.
Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque alte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Squinzano DOC
Regione | Puglia |
Provincia | Lecce |
Denominazione | Squinzano DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 06.07.1976 |
Tipologia | Squinzano Rosso Squinzano rosato Squinzano rosato Spumante Squinzano Negroamaro Squinzano Negroamaro rosato Squinzano Negramaro Rosato Spumante Squinzano Susumaniello rosso Squinzano Bianco Squinzano Bianco Spumante Squinzano Chardonnay Squinzano Chardonnay Spumante Squinzano Fiano Squinzano Fiano Spumante Squinzano Malvasia bianca Squinzano Malvasia bianca Spumante Squinzano Sauvignon Squinzano Sauvignon Spumante Squinzano Novello |
Base ampelografica | Squinzano Rosso e Rosato: minimo 70% Negroamaro; possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Sangiovese e le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia da sole o congiuntamente, nella misura massima del 30%. Squinzano Negroamaro o Negro amaro Rosso e Rosato: minimo 85% Negroamaro; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico, nella misura massima del 15% come sopra identificati. Squinzano Susumaniello: minimo 85% Susumaniello; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico nella misura massima del 15% come sopra identificati. Squinzano Bianco: minimo 80% Chardonnay Malvasia bianca, da sole o congiuntamente; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino nella misura massima del 20%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati. Squinzano Chardonnay: minimo 90% Chardonnay; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico nella misura massima del 10%, come sopra identificali, ad esclusione dei moscati. Squinzano Malvasia bianca: minimo 90% Malvasia bianca; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente. anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico nella misura massima del 10% come sopra identificati, ad esclusione dei moscati. Squinzano Piano: minimo 90% Piano; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico, nella misura massima del 10%, come sopra identificali, ad esclusione dei moscati. Squinzano Sauvignon: minimo 90% Sauvignon; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento-Arco Ionico, nella misura massima del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati |
Zona di raccolta uve | Intero territorio dei comuni di Squinzano. San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Novoli e parte del territorio dei comuni di: Campi Salentina, Cellino San Marco, Trepuzzi, Surbo e Lecce |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | I vini devono essere confezionati in tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente, e di capacità non superiore a litri 9. Restano esclusi dame e damigiane in vetro e tutti i recipienti in PET di qualsiasi capacità. Per tutti i vini i sistemi di chiusura utilizzati devono essere quelli previsti dalla normativa vigente |