Il vino Torgiano DOC è un vino prodotto nella provincia di Perugia nella Regione Umbria
I vini a denominazione di origine controllata Torgiano sono riservati ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per le seguenti categorie: Bianco di Torgiano; Rosso di Torgiano; Rosato di Torgiano; Merlot di Torgiano; Chardonnay di Torgiano; Pinot Grigio di Torgiano; Riesling Italico di Torgiano; Cabernet Sauvignon di Torgiano; Pinot Nero di Torgiano; Torgiano Spumante; Torgiano Vendemmia Tardiva; Torgiano Vin Santo.
I vini a denominazione di origine controllata Torgiano debbono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona di produzione, rispettando, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Bianco di Torgiano
Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%. Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino.
Rosso di Torgiano e Rosato di Torgiano
Sangiovese: dal 50% al 100%. Altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino.
Merlot di Torgiano
Merlot: dall’ 85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Chardonnay di Torgiano
Chardonnay: dall’85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Pinot grigio di Torgiano
Pinot grigio: dall’85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Riesling italico di Torgiano
Riesling bianco: dall’85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Cabernet sauvignon di Torgiano
Cabernet sauvignon: dall’85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Pinot nero di Torgiano
Pinot nero: dall’ 85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Torgiano spumante
Chardonnay: fino al 50%. Pinot nero: fino al 50%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa e/o bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Torgiano Vendemmia Tardiva
Chardonnay: minimo il 50%. Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino.
Torgiano Vin Santo
Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%. Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
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