Il vino Val d’Arbia DOC è un vino prodotto nella provincia di Siena nella Regione Toscana
La Denominazione di Origine Controllata Val d’Arbia è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco, Vin Santo, Vin Santo riserva, rosato, Chardonnay, Grechetto, Pinot bianco, Sauvignon, Trebbiano e Vermentino.
I vini a Denominazione di Origine Controllata Val d’Arbia devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Val d’Arbia bianco:
Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente dal 30 al 50% per ciascun vitigno. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana
Val d’Arbia rosato:
Sangiovese: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50% altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana
Val d’Arbia Chardonnay:
Chardonnay: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Val d’Arbia Grechetto:
Grechetto: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Val d’Arbia Pinot bianco:
Pinot bianco: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Val d’Arbia Sauvignon:
Sauvignon: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Val d’Arbia Trebbiano:
Trebbiano toscano: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana;
Val d’Arbia Vermentino:
Vermentino: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15 % le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Val d’Arbia Vin Santo e Val d’Arbia Vin Santo riserva:
Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%; Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Val d’Arbia devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.
Val d'Arbia DOC
Regione | Toscana |
Provincia | Siena |
Denominazione | Val d'Arbia DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 30.05.1985 |
Tipologia | Val d’Arbia bianco Val d’Arbia rosato Val d’Arbia Chardonnay Val d’Arbia Grechetto Val d’Arbia Pinot bianco Val d’Arbia Sauvignon Val d’Arbia Trebbiano Val d’Arbia Vermentino Val d’Arbia Vin Santo e Val d’Arbia Vin Santo riserva |
Base ampelografica | Val d’Arbia bianco: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente dal 30 al 50% per ciascun vitigno. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana Val d’Arbia rosato: Sangiovese: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50% altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana Val d’Arbia Chardonnay: Chardonnay: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Val d’Arbia Grechetto: Grechetto: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Val d’Arbia Pinot bianco: Pinot bianco: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Val d’Arbia Sauvignon: Sauvignon: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Val d’Arbia Trebbiano: Trebbiano toscano: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana; Val d’Arbia Vermentino: Vermentino: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15 % le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Val d’Arbia Vin Santo e Val d’Arbia Vin Santo riserva: Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%; Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana |
Zona di raccolta uve | Intero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte quello dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d’ Arbia, Murlo, Buonconvento |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | Nel confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata Val d’Arbia sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a 2 litri. Nella tappatura dei vini di Origine Controllata Val d’Arbia, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura prevista dalla normativa vigente in materia, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml. Tuttavia, per le tipologie con menzione vigna sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 litri con chiusura a tappo di sughero raso bocca. I vini Val d’Arbia Vin Santo e Val d’Arbia Vin Santo riserva devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie in vetro di capacità non superiore a 3 litri, con chiusura a tappo di sughero raso bocca |