Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra DOC

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uva

Il vino Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra DOC è un vino prodotto nella provincia di Arezzo nella Regione Toscana

La denominazione di origine controllata Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Bianco anche Spumante di qualità, Rosso, Rosato anche Spumante di qualità, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Sangiovese, Syrah, Sauvignon e Passito.

È consentito anche l’utilizzo delle sottozone Pietraviva e Pratomagno.

I vini della denominazione di origine controllata Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Bianco, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra bianco Spumante di qualità:

Chardonnay dal 40 all’80%, Malvasia bianca lunga da 0 a 30%, Trebbiano Toscano da 0 a 20%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Rosso, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra rosato, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra rosato Spumante di qualità:

Merlot dal 40 all’80%, Cabernet Sauvignon da 0 a 35%, Syrah da 0 a 35%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Passito:

Malvasia Bianca Lunga dal 40 all’80%, Chardonnay da 0 a 30%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

I vini Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra con le seguenti specificazioni:

Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Sangiovese e Syrah devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l’85% da uno dei sopracitati vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

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