Il vino Val di Cornia DOC è un vino prodotto nelle province di Livorno e Pisa nella Regione Toscana
La denominazione di origine controllata Val di Cornia è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianco, rosato, Ansonica, Vermentino, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Aleatico passito e Ansonica passito.
La qualifica superiore è riservata alle seguenti tipologie: Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot.
I vini a denominazione di origine controllata Val di Cornia devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Val di Cornia bianco:
Vermentino bianco: minimo il 50%; Trebbiano toscano, Ansonica, Viognier e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente: massimo il 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Val di Cornia rosato:
Sangiovese: minimo il 40%; Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 60%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 20%.
Val di Cornia Ansonica:
Ansonica, minimo l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Val di Cornia Vermentino:
Vermentino, minimo l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Val di Cornia Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon, minimo l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Val di Cornia Ciliegiolo:
Ciliegiolo, minimo l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Val di Cornia Merlot:
Merlot, minimo l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Val di Cornia Sangiovese:
Sangiovese, minimo l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Val di Cornia Aleatico passito:
Aleatico, 100%.
Val di Cornia Ansonica passito:
Ansonica, minimo l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Val di Cornia devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Val di Cornia DOC
Regione | Toscana |
Provincia | Livorno e Pisa |
Denominazione | Val di Cornia DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 25.11.1989 |
Tipologia | Val di Cornia bianco Val di Cornia Ansonica Val di Cornia Vermentino Val di Cornia rosato Val di Cornia Cabernet Sauvignon Val di Cornia Ciliegiolo Val di Cornia Merlot Val di Cornia Sangiovese Val di Cornia Aleatico passito Val di Cornia Ansonica passito |
Base ampelografica | Val di Cornia bianco: Vermentino bianco: minimo il 50%; Trebbiano toscano, Ansonica, Viognier e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente: massimo il 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%. Val di Cornia rosato: Sangiovese: minimo il 40%; Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 60%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 20%. Val di Cornia Ansonica: Ansonica, minimo l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%. Val di Cornia Vermentino: Vermentino, minimo l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%. Val di Cornia Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon, minimo l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%. Val di Cornia Ciliegiolo: Ciliegiolo, minimo l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%. Val di Cornia Merlot: Merlot, minimo l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%. Val di Cornia Sangiovese: Sangiovese, minimo l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%. Val di Cornia Aleatico passito: Aleatico, 100%. Val di Cornia Ansonica passito: Ansonica, minimo l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15% |
Zona di raccolta uve | in provincia di Livorno: tutto il territorio amministrativo dei comuni di Suvereto e Sassetta e parte del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima; in provincia di Pisa: tutto il territorio amministrativo del comune di Monteverdi Marittimo |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata Val di Cornia sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido. Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml. Tuttavia, per le tipologie superiore nonché per le tipologie Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 6 litri e con chiusura a tappo di sughero raso bocca. I vini Val di Cornia Aleatico passito e Val di Cornia Ansonica passito devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie in vetro di capacità non superiore a 0,75 litri, con chiusura a tappo raso bocca |