Il vino Valdadige o Etschtaler DOC è un vino prodotto nelle province di Trento, Bolzano e Verona nelle Regioni Trentino Alto Adige e Veneto
La denominazione di origine controllata Valdadige od in lingua tedesca Etschtaler, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Rosato, Pinot grigio, Pinot bianco, Chardonnay, Schiava e Frizzante.
La denominazione di origine controllata Valdadige è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonnay, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20%. Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La denominazione di origine controllata Valdadige è riservata al vino rosso o rosato ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave (sottovarietà e sinonimi), minimo 50%; Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La denominazione di origine controllata Valdadige, con la specificazione di vitigno Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l’85%. Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle rispettive province, presenti nei vigneti in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata Valdadige con la specificazione di vitigno Schiava è riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l’85%. Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle rispettive province, presenti nei vigneti in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Valdadige devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Valdadige o Etschtaler DOC
Regione | Trentino Alto Adige Veneto |
Provincia | Trento, Bolzano e Verona |
Denominazione | Valdadige o Etschtaler DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 24.03.1975 |
Tipologia | Valdadige bianco Valdadige rosso Valdadige rosato Valdadige Pinot bianco Valdadige Pinot grigio Valdadige Chardonnay Valdadige Schiava Valdadige Chardonnay e Pinot bianco frizzante |
Base ampelografica | Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonnay, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20%. Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza. La denominazione di origine controllata Valdadige è riservata al vino rosso o rosato ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave (sottovarietà e sinonimi), minimo 50%; Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza. La denominazione di origine controllata Valdadige, con la specificazione di vitigno Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%. Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle rispettive province, presenti nei vigneti in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata Valdadige con la specificazione di vitigno Schiava è riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l'85%. Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle rispettive province, presenti nei vigneti in ambito aziendale fino ad un massimo del 15% |
Zona di raccolta uve | Provincia di Trento: Avio, Ala, Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Calavino, Cembra, Dro, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana. Provincia di Bolzano: Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal, Renon, Riflano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vedena. Provincia di Verona: Brentino Belluno, Dolcè, Rivoli Veronese |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | I contenitori dei vini della denominazione di origine controllata Valdadige possono essere chiusi con i vari dispositivi ammessi dalla vigente normativa, compresi i tappi di materiale inerte. I medesimi possono essere della capacità nominale massima di 60 litri; per i contenitori in vetro non sono previsti vincoli colorimetrici. Per la tappatura dei contenitori dei vini frizzanti si applicano le norme vigenti in materia |