Il vino Valdinievole DOC è un vino prodotto nella provincia di Pistoia nella Regione Toscana
La denominazione di origine controllata Valdinievole è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso superiore, Sangiovese e Vinsanto / Vin Santo.
I vini a denominazione di origine controllata Valdinievole devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:
Valdinievole Bianco:
Trebbiano toscano minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%.
Valdinievole Bianco superiore:
Trebbiano toscano minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%.
Valdinievole Rosso:
Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%. Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, per un massimo del 30% purché i vitigni a bacca bianca non superino il 10% del totale.
Valdinievole Rosso superiore:
Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%. Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, per un massimo del 30%.
Valdinievole Sangiovese:
Sangiovese: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, per un massimo del 15% purché i vitigni a bacca bianca non superino il 5% del totale.
Valdinievole Vinsanto / Vin Santo
Trebbiano toscano minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%.
Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Valdinievole devono essere quelle tradizionali della zona di produzione.
Valdinievole DOC
Regione | Toscana |
Provincia | Pistoia |
Denominazione | Valdinievole DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 09.01.1976 |
Tipologia | Valdinievole Bianco Valdinievole Bianco superiore Valdinievole Rosso Valdinievole Rosso superiore Valdinievole Sangiovese Valdinievole Vinsanto / Vin Santo |
Base ampelografica | Valdinievole Bianco: Trebbiano toscano minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%. Valdinievole Bianco superiore: Trebbiano toscano minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%. Valdinievole Rosso Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%. Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, per un massimo del 30% purché i vitigni a bacca bianca non superino il 10% del totale. Valdinievole Rosso superiore: Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%. Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, per un massimo del 30%. Valdinievole Sangiovese Sangiovese: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, per un massimo del 15% purché i vitigni a bacca bianca non superino il 5% del totale. Valdinievole Vinsanto / Vin Santo Trebbiano toscano minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30% |
Zona di raccolta uve | Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | I vini, con l’esclusione della tipologia Vinsanto / Vin santo, devono essere confezionati in bottiglie di vetro, compreso il tradizionale fiasco toscano, aventi le seguenti capacità: litri 0,375, litri 0,500, litri 0,750, litri 1, litri 1,5, litri. È consentito per scopi promozionali l’utilizzo di bottiglie o fiaschi toscani di capacità fino a litri 3. Per la denominazione di origine controllata Valdinievole Vinsanto / Vin Santo sono consentiti solo recipienti in vetro, compreso il tradizionale fiasco toscano, di capacità da 0,250 a 0,750 litri. Per il confezionamento dei vini, con l’esclusione delle tipologie Valdinievole superiore e Valdinievole Vinsanto, è obbligatorio l’uso del tappo a raso bocca con le caratteristiche previste dalla vigente normatica. Per le tipologie Superiore e Vinsanto è obbligatorio il tappo a rasobocca in sughero |