Il vino Vicenza DOC è un vino prodotto nella provincia di Vicenza nella Regione Veneto
La denominazione di origine controllata Vicenza è riservata ai vini derivati dai vigneti coltivati nella zona di produzione che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
I vini a denominazione di origine controllata Vicenza con uno dei seguenti riferimenti Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato (da Moscato bianco e/o Moscato giallo), Garganego (da Garganega), Riesling (da Riesling renano e/o Riesling italico), Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Raboso (da Raboso veronese) e Cabernet (da Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenére), (i vini rossi anche in versione riserva) devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Vicenza.
Il vino a denominazione di origine controllata Vicenza bianco (anche in versione frizzante, spumante e passito) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini per la seguente composizione:
Garganega per almeno il 50%, altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fino a un massimo del 50%.
Il vino a denominazione di origine controllata Vicenza rosso (anche in versione novello rosato e rosato frizzante) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini per la seguente composizione:
Merlot, per almeno il 50%, altre varietà a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fino a un massimo del 50%.
Inoltre potranno essere designati come Cabernet, le uve o i vini provenienti da vigneti idonei alla produzione delle varietà Cabernet Sauvignon, purché siano stati oggetto di scelta vendemmiale, evidenziando tale operazione nella denuncia delle uve, oppure mediante scelta di cantina, evidenziando in tal caso l’operazione nei registri di commercializzazione.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Vicenza devono essere quelle atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Vicenza DOC
Regione | Veneto |
Provincia | Vicenza |
Denominazione | Vicenza DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 18.09.2000 |
Tipologia | Vicenza Chardonnay Vicenza Garganego Vicenza Riesling Vicenza Sauvignon Vicenza Manzoni bianco Vicenza Pinot bianco Vicenza Pinot grigio Vicenza Moscato Vicenza Chardonnay spumante Vicenza Garganego spumante Vicenza Pinot bianco spumante Vicenza Moscato spumante Vicenza Cabernet Vicenza Cabernet Sauvignon Vicenza Merlot Vicenza Pinot nero Vicenza Raboso Vicenza bianco Vicenza bianco frizzante Vicenza bianco spumante Vicenza Passito Vicenza Rosso Vicenza Rosato Vicenza rosato frizzante Vicenza novello |
Base ampelografica | I vini a denominazione di origine controllata Vicenza con uno dei seguenti riferimenti Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato (da Moscato bianco e/o Moscato giallo), Garganego (da Garganega), Riesling (da Riesling renano e/o Riesling italico), Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Raboso (da Raboso veronese) e Cabernet (da Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenére), (i vini rossi anche in versione riserva) devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Vicenza. Il vino a denominazione di origine controllata Vicenza bianco (anche in versione frizzante, spumante e passito) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini per la seguente composizione: Garganega per almeno il 50%, altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fino a un massimo del 50%. Il vino a denominazione di origine controllata Vicenza rosso (anche in versione novello rosato e rosato frizzante) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al comma 1per la seguente composizione: Merlot, per almeno il 50%, altre varietà a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fino a un massimo del 50% |
Zona di raccolta uve | Intero territorio dei comuni di: Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barabarano Vicentino, Breganze, Brendola, Cassola, Carrè, Cartigliano, Castegnero, Castelgomberto, Chiuppano, Creazzo, Fara Vicentina, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Lonigo, Longare, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nove, Orgiano, Pianezze, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San Vito di Leguzzano, Sarego, Sarcedo, Schiavon, Sossano, Sovizo, Tezze sul Brenta, Thiene, Villaga, Zanè, Zermienghedo, Zovencedo, Zugliano, ed in parte il territorio dei comuni di: Agugliaro, Bassano del Grappa, Brogliano, Caltrano, Calvene, Chiampo, Costabissara, Cogollo del Cengio, Campiglia dei Berici, Costabissara, Cormedo, Dueville, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Lugo vicentino, Monte di Malo, Nogarole vicentino, Piovene Rocchette, Pove del Grappa, Poiana Maggiore, Romano d'Ezzelino, Quinto vicentino, Schio, Santorso, Torri di Quartesolo, Trissino, Vicenza, Villaverla |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | Per i vini a denominazione di origine controllata di origine controllata Vicenza immessi al consumo in recipienti di capacità pari o inferiore a litri 5, è obbligatorio l'uso della tradizionale bottiglia di vetro chiusa con tappo raso bocca, salvo che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali è consentito l'uso del tappo a vite a vestizione lunga. La tappatura dei vini frizzanti e spumanti deve essere conforme alla normativa vigente |