Il vino Vin Santo del Chianti DOC è un vino prodotto nella Regione Toscana
La denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti può essere integrata dalle menzioni tradizionali Occhio di Pernice e/o riserva.
La specificazione delle sottozone Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli e Rufina è riservata ai vini prodotti nelle rispettive sottozone.
La denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Vin Santo del Chianti:
Trebbiano Toscano e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, minimo70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana fino ad un massimo de 30%.
Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice:
Sangiovese, minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonee alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 50%.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, unicamente i vigneti di giacitura collinare e orientamento adatti, i cui terreni siano situati ad una altitudine non superiore a 700 metri s.l.m..
Vin Santo del Chianti DOC
Regione | Toscana |
Provincia | Tutte le province della Toscana |
Denominazione | Vin Santo del Chianti DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 28.08.1997 |
Tipologia | Vin Santo del Chianti Vin Santo del Chianti Colli Aretini Vin Santo del Chianti Colli Fiorentini Vin Santo del Chianti Colli Senesi Vin Santo del Chianti Montalbano Vin Santo del Chianti Montespertoli Vin Santo del Chianti Colline Pisane Vin Santo del Chianti Rufina |
Base ampelografica | Vin Santo del Chianti: Trebbiano Toscano e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, minimo70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana fino ad un massimo de 30%. Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice: Sangiovese, minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonee alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 50% |
Zona di raccolta uve | Territori dell’intera Toscana |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | I vini a denominazione di origine controllata Vin santo del Chianti anche con il riferimento alle sottozone devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di capacità non superiore a 1,500 litri. Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini Vin Santo del Chianti all'atto dell'immissione al consumo devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento. Per il confezionamento dei vini sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli il cui utilizzo sarà demandato dalla medesima normativa nel Disciplinare. È vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo. È ammesso l’uso del tappo a vite solo per i recipienti di capacità non superiore a litri 0,187 |