Il vino Colli dell’Etruria Centrale DOC è un vino prodotto nelle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena nella Regione Toscana
La denominazione di origine controllata Colli dell’Etruria Centrale è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Rosso, Rosato, Bianco, Novello, Vin Santo, Vin Santo riserva, Vin Santo Occhio di Pernice e Vin Santo Occhio di Pernice riserva.
I vini a denominazione di origine controllata Colli dell’Etruria Centrale devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Rosso e Rosato:
Sangiovese: almeno il 50%; Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%; la presenza di uve a bacca bianca è ammessa nella misura massima del 25%.
Bianco:
Trebbiano Toscano: almeno il 50%; Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%; la presenza di uve a bacca rossa è ammessa nella misura massima del 15%.
Novello:
Sangiovese: almeno il 50%; Possono concorre alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%; la presenza di uve a bacca bianca è ammessa nella misura massima del 15%.
Vin Santo e Vin Santo riserva:
Trebbiano toscano e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, minimo il 70%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 30%.
Vin Santo Occhio di Pernice e Vin Santo Occhio di Pernice riserva:
Sangiovese: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Colli dell’Etruria Centrale devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.
Colli dell'Etruria Centrale DOC
Regione | Toscana |
Provincia | Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena |
Denominazione | Colli dell'Etruria Centrale DOC |
Anno di registrazione | Colli dell'Etruria Centrale Rosso Colli dell'Etruria Centrale Rosato Colli dell'Etruria Centrale Bianco Colli dell'Etruria Centrale Novello Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo e Vin Santo riserva Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo DOC dal 05.12.1990 |
Tipologia | Colli dell'Etruria Centrale Rosso Colli dell'Etruria Centrale Rosato Colli dell'Etruria Centrale Bianco Colli dell'Etruria Centrale Novello Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo e Vin Santo riserva Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo Occhio di Pernice (anche nella tipologia riserva) |
Base ampelografica | Rosso e Rosato: Sangiovese: almeno il 50%; Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%; la presenza di uve a bacca bianca è ammessa nella misura massima del 25%. Bianco: Trebbiano Toscano: almeno il 50%; Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%; la presenza di uve a bacca rossa è ammessa nella misura massima del 15%. Novello: Sangiovese: almeno il 50%; Possono concorre alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%; la presenza di uve a bacca bianca è ammessa nella misura massima del 15%. Vin Santo e Vin Santo riserva: Trebbiano toscano e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, minimo il 70%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 30%. Vin Santo Occhio di Pernice e Vin Santo Occhio di Pernice riserva: Sangiovese: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50% |
Zona di raccolta uve | Parte del territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | I vini a denominazione di origine controllata Colli dell'Etruria Centrale devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 1,500 litri. Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata Colli dell’Etruria Centrale sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli il cui utilizzo sarà demandato dalla medesima normativa |