Il vino Colli Martani DOC è un vino prodotto nella provincia di Perugia nella Regione Umbria
La denominazione di origine controllata Colli Martani nelle seguenti tipologie: rosso, bianco, Trebbiano, Grechetto, Grechetto di Todi, Sangiovese anche riserva, Cabernet sauvignon anche riserva, Merlot anche riserva, Sauvignon, Chardonnay, Riesling, spumante, Vernaccia Nera o Vernaccia (di seguito indicata solo come Vernaccia), è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell’omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata Colli Martani con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Trebbiano; Grechetto; Sangiovese; Cabernet sauvignon; Merlot; Sauvignon; Chardonnay; Riesling; Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Colli Martani Trebbiano:
Trebbiano Toscano: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.
Colli Martani Grechetto e Colli Martani Grechetto di Todi:
Grechetto: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.
Colli Martani Sangiovese:
Sangiovese: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Colli Martani Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Colli Martani Merlot anche nella tipologia Riserva:
Merlot: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Colli Martani Sauvignon:
Sauvignon: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.
Colli Martani Chardonnay:
Chardonnay: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.
Colli Martani Riesling:
Riesling: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.
Colli Martani bianco:
Trebbiano Toscano: minimo 50%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.
Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.
Colli Martani rosso:
Sangiovese: minimo 50%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.
Colli Martani spumante:
Grechetto, Chardonnay, Pinot Nero, da soli o congiuntamente: minimo 50%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.
Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.
Colli Martani Vernaccia:
Vernaccia nera: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Colli Martani DOC
Regione | Umbria |
Provincia | Perugia |
Denominazione | Colli Martani DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 21.12.1988 |
Tipologia | Colli Martani Trebbiano Colli Martani Grechetto Colli Martani Grechetto di Todi Colli Martani Sangiovese anche nella tipologia riserva Colli Martani Cabernet sauvignon anche nella tipologia riserva Colli Martani Merlot anche nella tipologia riserva Colli Martani Sauvignon Colli Martani Chardonnay Colli Martani Riesling Colli Martani bianco Colli Martani rosso Colli Martani spumante Colli Martani Vernaccia |
Base ampelografica | Colli Martani Trebbiano: Trebbiano Toscano: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari. Colli Martani Grechetto e Colli Martani Grechetto di Todi: Grechetto: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari. Colli Martani Sangiovese: Sangiovese: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. Colli Martani Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. Colli Martani Merlot anche nella tipologia Riserva: Merlot: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. Colli Martani Sauvignon: Sauvignon: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari. Colli Martani Chardonnay: Chardonnay: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari. Colli Martani Riesling: Riesling: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari. Colli Martani bianco: Trebbiano Toscano: minimo 50%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 50%. Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari. Colli Martani rosso: Sangiovese: minimo 50%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 50%. Colli Martani spumante: Grechetto, Chardonnay, Pinot Nero, da soli o congiuntamente: minimo 50%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 50%. Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari. Colli Martani Vernaccia: Vernaccia nera: minimo 85%; Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15% |
Zona di raccolta uve | Intero territorio dei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria e parte del territorio dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Montefalco, Castel Ritaldi, Spoleto, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta e Collazzone |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 lt. (con le eccezioni previste per la tipologia Riserva), devono essere per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e devono essere chiusi, per la tipologia Spumante con tappo a fungo, e per le altre tipologie di vini con tappo raso bocca o con tappo avite e/o a strappo nelle varie forme. I vini a denominazione di origine controllata Colli Martani possono essere confezionati in Bag in Box con capacità massima di 5 litri, con le limitazioni previste dalla normativa vigente |