Il vino Colli Piacentini DOC è un vino prodotto nella provincia di Piacenza nella Regione Emilia-Romagna
La denominazione di origine controllata dei vini Colli Piacentini, obbligatoriamente seguita da una delle seguenti menzioni o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni:
Monterosso Val d’Arda (anche nella tipologia frizzante e spumante); Trebbianino Val Trebbia (anche nella tipologia frizzante e spumante); Valnure (anche nella tipologia frizzante e spumante); Barbera (anche nella tipologia frizzante); Bonarda (anche nella tipologia frizzante); Malvasia (anche nella tipologia frizzante, spumante e passito); Pinot grigio (anche nella tipologia frizzante e spumante); Pinot nero (anche nella tipologia frizzante e spumante); Sauvignon (anche nella tipologia frizzante); Cabernet Sauvignon; Chardonnay (anche nella tipologia frizzante e spumante); Novello; Vin Santo; è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
La tipologia Vin Santo qualora prodotta nella sottozona di Vigoleno e risponda alle specifiche condizioni previste dal disciplinare di produzione può usare la menzione Vin Santo di Vigoleno.
I vini a denominazione di origine controllata Colli Piacentini devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Colli Piacentini Monterosso Val d’Arda
Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco: dal 20 al 50%; Trebbiano Romagnolo e Ortrugo: dal 20 al 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di Bervedino e/o Sauvignon ed altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 30%;
Colli Piacentini Novello
Pinot nero e/o Barbera e/o Croatina (localmente denominata Bonarda): minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 40%;
Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia
Ortrugo: dal 35 al 65% Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco: dal 10 al 20%; Trebbiano Romagnolo e Sauvignon: dal 15 al 30% ; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo 15%;
Colli Piacentini Valnure
Malvasia di Candia aromatica: dal 20 al 50%; Trebbiano Romagnolo e Ortrugo: dal 20 al 65%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%;
Colli Piacentini Vin Santo
Malvasia di Candia aromatica e/o Ortrugo e/o Sauvignon e/o Marsanne e/o Trebbiano Romagnolo: minimo 80%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 20%;
Colli Piacentini Vin Santo di Vigoleno
Santa Maria e Melara minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Bervedino e/o Ortrugo e/o Trebbiano Romagnolo, nella misura massima del 40%;
Colli Piacentini seguita da una delle seguenti menzioni di vitigno: Barbera, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Grigio, Sauvignon
corrispondente vitigno: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%;
Colli Piacentini Malvasia
Malvasia di Candia aromatica: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Colli Piacentini devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.
Colli Piacentini DOC
Regione | Emilia-Romagna |
Provincia | Piacenza |
Denominazione | Colli Piacentini DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 09.07.1967 |
Tipologia | Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda frizzante Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda Spumante Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia frizzante Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia Spumante Colli Piacentini Valnure Colli Piacentini Valnure Frizzante Colli Piacentini Valnure Spumante Colli Piacentini Barbera Colli Piacentini Barbera Frizzante Colli Piacentini Bonarda Colli Piacentini Bonarda frizzante Colli Piacentini Malvasia Colli Piacentini Malvasia frizzante Colli Piacentini Malvasia Spumante Colli Piacentini Malvasia passito Colli Piacentini Pinot grigio Colli Piacentini Pinot grigio frizzante Colli Piacentini Pinot grigio Spumante Colli Piacentini Pinot nero Colli Piacentini Pinot nero frizzante Colli Piacentini Pinot nero spumante Colli Piacentini Sauvignon Colli Piacentini Sauvignon frizzante Colli Piacentini Cabernet Sauvignon Colli Piacentini Chardonnay Colli Piacentini Chardonnay frizzante Colli Piacentini Chardonnay spumante Colli Piacentini Novello Colli Piacentini Vin Santo Colli Piacentini Vin Santo di Vigoleno |
Base ampelografica | Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco: dal 20 al 50%; Trebbiano Romagnolo e Ortrugo: dal 20 al 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di Bervedino e/o Sauvignon ed altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 30%; Colli Piacentini Novello Pinot nero e/o Barbera e/o Croatina (localmente denominata Bonarda): minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 40%; Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia Ortrugo: dal 35 al 65% Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco: dal 10 al 20%; Trebbiano Romagnolo e Sauvignon: dal 15 al 30% ; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo 15%; Colli Piacentini Valnure Malvasia di Candia aromatica: dal 20 al 50%; Trebbiano Romagnolo e Ortrugo: dal 20 al 65%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%; Colli Piacentini Vin Santo Malvasia di Candia aromatica e/o Ortrugo e/o Sauvignon e/o Marsanne e/o Trebbiano Romagnolo: minimo 80%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 20%; Colli Piacentini Vin Santo di Vigoleno Santa Maria e Melara minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Bervedino e/o Ortrugo e/o Trebbiano Romagnolo, nella misura massima del 40%; Colli Piacentini seguita da una delle seguenti menzioni di vitigno: Barbera, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Grigio, Sauvignon corrispondente vitigno: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%; Colli Piacentini Malvasia Malvasia di Candia aromatica: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15% |
Zona di raccolta uve | Vernasca, Alseno, Lugagnano, Castell'Arquato, Gropparello e Carpaneto, Bobbio, Coli, Travo, Rivergaro, Gazzola e Agazzano, San Giorgio Piacentino, Vigolzone e Ponte dell'Olio, Caminata, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ziano Piacentino, Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Coli, Pecorara, Rivergaro, Travo |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | Il vino a denominazione di origine controllata Colli Piacentini Novello deve essere imbottigliato nel territorio della provincia di Piacenza entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve e può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro a far tempo dalla data prevista dal decreto ministeriale. Il vino a denominazione di origine controllata Colli Piacentini Vin Santo deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità 0,375 - 0,500 - 0,750 e con tappo raso di sughero. Il vino a denominazione di origine controllata Colli Piacentini Vin Santo di Vigoleno deve essere immesso al consumo esclusivamente nella bottiglia denominata renana di capacità 0,375 - 0,500 - 0,750, con tappo raso di sughero. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata Colli Piacentini, è obbligatorio apporre sull'etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per i vini Colli Piacentini sono ammesse tutti i tipi di chiusure previste dalla norma ad eccezione dei tappi a corona, di quelli in plastica e salvo quanto previsto dal presente articolo. I tappi in plastica sono ammessi esclusivamente per i contenitori da 10 a 60 litri non a tenuta di pressione. Per la tipologia frizzante dei vini DOC Colli Piacentini è consentito l'uso del tappo a fungo |