Il vino Monteregio di Massa Marittima DOC è un vino prodotto nella provincia di Grosseto nella Regione Toscana
La Denominazione di Origine Controllata Monteregio di Massa Marittima è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Monteregio di Massa Marittima Rosso. Monteregio di Massa Marittima Rosso riserva. Monteregio di Massa Marittima Rosato. Monteregio di Massa Marittima Novello. Monteregio di Massa Marittima Bianco. Monteregio di Massa Marittima Sangiovese. Monteregio di Massa Marittima Sangiovese rosato. Monteregio di Massa Marittima Sangiovese novello. Monteregio di Massa Marittima Sangiovese riserva. Monteregio di Massa Marittima Syrah. Monteregio di Massa Marittima Vermentino. Monteregio di Massa Marittima Viognier. Monteregio di Massa Marittima Vin Santo o Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima. Monteregio di Massa Marittima Vin Santo Riserva o Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima Riserva. Monteregio di Massa Marittima Vin Santo Occhio di Pernice o Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima Occhio di Pernice. Monteregio di Massa Marittima Vin Santo Occhio di Pernice Riserva o Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima Occhio di Pernice Riserva.
I vini a Denominazione di Origine Controllata Monteregio di Massa Marittima devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata:
Monteregio di Massa Marittima Rosso, Rosso Riserva, Rosato e Novello:
Sangiovese, minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Aleatico.
Monteregio di Massa Marittima Bianco:
Trebbiano toscano e Vermentino, da soli e congiuntamente, minimo il 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 50%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Moscato bianco.
Monteregio di Massa Marittima Sangiovese, Sangiovese riserva, Sangiovese rosato e Sangiovese novello:
Sangiovese, minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Aleatico.
Monteregio di Massa Marittima Syrah:
Syrah, minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Aleatico.
Monteregio di Massa Marittima Vermentino:
Vermentino, minimo il 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 10%, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Moscato bianco.
Monteregio di Massa Marittima Viognier:
Viognier, minimo 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 10%, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Moscato bianco.
Monteregio di Massa Marittima Vin Santo, Vin Santo Riserva:
Trebbiano toscano e Vermentino, da soli e congiuntamente, minimo il 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 50%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
Monteregio di Massa Marittima Vin Santo Occhio di Pernice, Vin Santo Occhio di Pernice Riserva:
Sangiovese, minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Monteregio di Massa Marittima devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
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