Tarquinia DOC

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uva

Il vino Tarquinia DOC è un vino prodotto nelle provincie di Roma e Viterbo nella Regione Lazio

La denominazione di origine controllata Tarquinia è riservata ai vini ottenuti in conformità alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Tarquinia bianco, anche nella tipologia amabile e frizzante; Tarquinia rosso, anche nella tipologia amabile e novello; Tarquinia rosato.

I vini a denominazione di origine controllata Tarquinia devono essere ottenuti esclusivamente mediante la vinificazione delle uve e che abbiano la seguente composizione ampelografica:

Tarquinia bianco:

Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) e Trebbiano giallo, da soli e congiuntamente, almeno per il 50%; Malvasia di Candia e Malvasia del Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca bianca provenienti da vitigni – ad eccezione del Pinot grigio – idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 30%.

Tarquinia rosso:

Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%, con un minimo di presenza dell’uno o dell’altro vitigno non inferiore al 25%. Cesanese comune fino al 25%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca rossa da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Tarquinia devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Tarquinia DOC

RegioneLazio
ProvinciaRoma e Viterbo
DenominazioneTarquinia DOC
Anno di registrazioneDOC dal 09.08.1996
TipologiaTarquinia bianco secco
Tarquinia rosso secco
Tarquinia bianco frizzante
Tarquinia rosso novello
Tarquinia rosato
Tarquinia bianco amabile
Tarquinia rosso amabile
Base ampelograficaTarquinia bianco:
Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) e Trebbiano giallo, da soli e congiuntamente, almeno per il 50%; Malvasia di Candia e Malvasia del Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca bianca provenienti da vitigni - ad eccezione del Pinot grigio - idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 30%.
Tarquinia rosso:
Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%, con un minimo di presenza dell’uno o dell’altro vitigno non inferiore al 25%. Cesanese comune fino al 25%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca rossa da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.
Zona di raccolta uveProvincia di Roma limitatamente agli interi territori amministrativi dei comuni di Allumiere, Tolfa, Bracciano, Cerveteri, Ladispoli, Civitavecchia, Santa Marinella, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano, Anguillara ed, in parte, i territori amministrativi dei comuni di Campagnano Romano, Roma, Fiumicino e Formello;
Provincia di Viterbo limitatamente agli interi territori amministrativi dei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Blera, Oriolo Romano, Sutri, Bassano Romano, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano e parte dei territori amministrativi dei comuni di Tessennano, Tuscania, Monteromano, Ronciglione, Arlena di Castro e Capranica
ImbottigliamentoStesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve
Bottiglia e tappoI vini a denominazione di origine controllata Tarquinia, qualora confezionati in recipienti di capacità uguale o inferiore a cinque litri devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di forma consona all’immagine di un vino di qualità e aventi le capacità previste dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia.
I recipienti di capacità nominale da 0,5 a 1,5 litri devono essere muniti di una chiusura con tappo di sughero o con tappo a vite.
Per tutti i recipienti è esclusa la tappatura con capsula a strappo o tappo a corona.
È obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve tranne per la tipologia frizzante
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