Il vino Tarquinia DOC è un vino prodotto nelle provincie di Roma e Viterbo nella Regione Lazio
La denominazione di origine controllata Tarquinia è riservata ai vini ottenuti in conformità alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Tarquinia bianco, anche nella tipologia amabile e frizzante; Tarquinia rosso, anche nella tipologia amabile e novello; Tarquinia rosato.
I vini a denominazione di origine controllata Tarquinia devono essere ottenuti esclusivamente mediante la vinificazione delle uve e che abbiano la seguente composizione ampelografica:
Tarquinia bianco:
Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) e Trebbiano giallo, da soli e congiuntamente, almeno per il 50%; Malvasia di Candia e Malvasia del Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca bianca provenienti da vitigni – ad eccezione del Pinot grigio – idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 30%.
Tarquinia rosso:
Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%, con un minimo di presenza dell’uno o dell’altro vitigno non inferiore al 25%. Cesanese comune fino al 25%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca rossa da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Tarquinia devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Tarquinia DOC
Regione | Lazio |
Provincia | Roma e Viterbo |
Denominazione | Tarquinia DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 09.08.1996 |
Tipologia | Tarquinia bianco secco Tarquinia rosso secco Tarquinia bianco frizzante Tarquinia rosso novello Tarquinia rosato Tarquinia bianco amabile Tarquinia rosso amabile |
Base ampelografica | Tarquinia bianco: Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) e Trebbiano giallo, da soli e congiuntamente, almeno per il 50%; Malvasia di Candia e Malvasia del Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca bianca provenienti da vitigni - ad eccezione del Pinot grigio - idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 30%. Tarquinia rosso: Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%, con un minimo di presenza dell’uno o dell’altro vitigno non inferiore al 25%. Cesanese comune fino al 25%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca rossa da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%. |
Zona di raccolta uve | Provincia di Roma limitatamente agli interi territori amministrativi dei comuni di Allumiere, Tolfa, Bracciano, Cerveteri, Ladispoli, Civitavecchia, Santa Marinella, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano, Anguillara ed, in parte, i territori amministrativi dei comuni di Campagnano Romano, Roma, Fiumicino e Formello; Provincia di Viterbo limitatamente agli interi territori amministrativi dei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Blera, Oriolo Romano, Sutri, Bassano Romano, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano e parte dei territori amministrativi dei comuni di Tessennano, Tuscania, Monteromano, Ronciglione, Arlena di Castro e Capranica |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | I vini a denominazione di origine controllata Tarquinia, qualora confezionati in recipienti di capacità uguale o inferiore a cinque litri devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di forma consona all’immagine di un vino di qualità e aventi le capacità previste dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia. I recipienti di capacità nominale da 0,5 a 1,5 litri devono essere muniti di una chiusura con tappo di sughero o con tappo a vite. Per tutti i recipienti è esclusa la tappatura con capsula a strappo o tappo a corona. È obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve tranne per la tipologia frizzante |