Il vino Terra d’Otranto DOC è un vino prodotto nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto nella Regione Puglia
La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco, anche Spumante; Rosato, anche Spumante e Frizzante; Rosso, anche con menzione Riserva; Chardonnay, anche Frizzante; Malvasia Bianca, anche Frizzante; Fiano, anche Frizzante; Verdeca, anche Frizzante; Aleatico; Malvasia Nera; Primitivo.
La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto Bianco, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà Chardonnay per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea Salento Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25%.
La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto Rosso, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve, provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalle varietà Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata, da sole o congiuntamente per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento – Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25% come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto Rosato senza specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dal vigneti composti in ambito aziendale dalle varietà Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata da sole o congiuntamente, per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento – Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Chardonnay, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento – Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Malvasia Bianca, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dai vitigni Malvasia Bianca, Malvasia di Candia, Malvasia Bianca Lunga, da sole o congiuntamente, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Fiano, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento – Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Verdeca, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento – Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Aleatico, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento – Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Malvasia Nera, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dai vitigni Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata, da sole o congiuntamente, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento – Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Primitivo, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento – Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto Bianco nella tipologia Spumante, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà Chardonnay per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca e nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25% come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Fiano, Verdeca, Malvasia Bianca e Chardonnay, anche nella tipologia e Frizzante, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà corrispondenti per almeno il 90%. (Per la specificazione del vitigno Malvasia Bianca, la base ampelografica dei vigneti può essere composta dalle varietà Malvasia Bianca, Malvasia di Candia, Malvasia Bianca Lunga; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto Rosato nella tipologia frizzante, spumante senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà Negroamaro, da sole o congiuntamente per almeno il 70%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento – Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 30 % come sopra identificati.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Terra d’Otranto devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Terra d'Otranto DOC
Regione | Puglia |
Provincia | Brindisi, Lecce e Taranto |
Denominazione | Terra d'Otranto DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 04.10.2011 |
Tipologia | Terra d’Otranto Bianco Terra d’Otranto Rosato anche Frizzante Terra d’Otranto Rosso, anche Riserva Terra d’Otranto Chardonnay anche Frizzante Terra d’Otranto Fiano anche Frizzante Terra d’Otranto Verdeca anche Frizzante Terra d’Otranto Malvasia Bianca anche Frizzante Terra d’Otranto Bianco Spumante Terra d’Otranto Rosato Spumante Terra d’Otranto Malvasia Nera Terra d’Otranto Primitivo Terra d’Otranto Aleatico |
Base ampelografica | La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto Bianco, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà Chardonnay per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea Salento Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25%. La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto Rosso, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve, provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalle varietà Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata, da sole o congiuntamente per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento - Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25% come sopra identificati. La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto Rosato senza specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dal vigneti composti in ambito aziendale dalle varietà Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata da sole o congiuntamente, per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento - Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % come sopra identificati. La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Chardonnay, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento - Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati. La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Malvasia Bianca, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dai vitigni Malvasia Bianca, Malvasia di Candia, Malvasia Bianca Lunga, da sole o congiuntamente, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati. La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Fiano, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento - Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati. La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Verdeca, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento - Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati. La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Aleatico, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento - Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati. La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Malvasia Nera, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dai vitigni Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata, da sole o congiuntamente, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento - Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati. La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Primitivo, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento - Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% come sopra identificati. La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto Bianco nella tipologia Spumante, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà Chardonnay per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca e nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25% come sopra identificati. La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto, con la specificazione di vitigno Fiano, Verdeca, Malvasia Bianca e Chardonnay, anche nella tipologia e Frizzante, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà corrispondenti per almeno il 90%. (Per la specificazione del vitigno Malvasia Bianca, la base ampelografica dei vigneti può essere composta dalle varietà Malvasia Bianca, Malvasia di Candia, Malvasia Bianca Lunga; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati. La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto Rosato nella tipologia frizzante, spumante senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà Negroamaro, da sole o congiuntamente per almeno il 70%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea Salento - Arco Jonico – Salentino, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 30 % come sopra identificati |
Zona di raccolta uve | Intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | I vini devono essere confezionati in bottiglie di vetro con capacità da lt. 0,250 a lt. 15, ad esclusione di dame e damigiane. I sistemi di chiusura consentiti, che devono corrispondere ai requisiti della normativa vigente sono i seguenti: tappo di sughero raso bocca per i vini tranquilli e frizzanti tappo in polimero sintetico raso bocca per i vini tranquilli tappo in sughero con gabbietta per la tipologia spumante tappo a vite, sulle bottiglie di capacità non superiore a litri 1,5, per le tipologie di vini bianco, rosato e rosso e con le varie specificazioni del nome di vitigno, ad eccezione per la tipologia Terra d’Otranto Primitivo per la quale è consentito l’utilizzo del tappo a vite esclusivamente per le capacità di 0,250 litri |