Terre di Cosenza DOC

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uva

Il vino Terre di Cosenza DOC è un vino prodotto nella provincia di Cosenza nella Regione Calabria

La denominazione di origine controllata Terre di Cosenza è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

rosso, anche con la menzione riserva, passito, vendemmia tardiva e novello; rosato, anche nella tipologia spumante; bianco, anche nelle tipologie spumante, passito e vendemmia tardiva; Magliocco, anche nelle tipologie spumante rosè e passito; Greco bianco, anche nelle tipologie spumante e passito; Guarnaccia bianca, anche nelle tipologie spumante e passito; Malvasia bianca, anche nelle tipologie spumante e passito; Montonico bianco (localmente detto Mantonico), anche nelle tipologie spumante e passito; Pecorello, anche nelle tipologie spumante e passito; Chardonnay, anche nelle tipologie spumante e passito; Gaglioppo; Greco nero; Aglianico; Calabrese; Cabernet Sauvignon e/o Cabernet; Merlot; Sangiovese.

L’utilizzo delle sottozone: Condoleo, Donnici, Esaro, Pollino, San Vito di Luzzi, Colline del Crati, Verbicaro, sono disciplinate tramite allegati in calce al disciplinare.

Salvo quanto espressamente previsto nei predetti allegati, per la produzione dei vini delle relative sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

La Denominazione di Origine Controllata Terre di Cosenza è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Terre di Cosenza rosso:

Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera): minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino fino ad un massimo del 40%.

Terre di Cosenza rosato:

Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella percentuale minima dell’60%; possono concorrere altri vitigni, fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino fino a un massimo del 40%.

Terre di Cosenza bianco:

Greco bianco, Guarnaccia bianca, Pecorello, Montonico (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 60%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino fino a un massimo del 40%.

Terre di Cosenza bianco spumante:

Mantonico minimo 60%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino fino a un massimo del 40%.

Terre di Cosenza spumante rosè:

Mantonico minimo 60%. Possono concorrere, da soli o congiuntamente i seguenti vitigni a bacca nera: greco nero, magliocco, gaglioppo aglianico e calabrese fino a un massimo del 40%.

Terre di Cosenza Magliocco:

Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera), minimo 85%; possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

Tale tipologia deve, obbligatoriamente, fare specifico riferimento alla sottozona e/o alla vigna dalla quale provengono le uve.

La denominazione Terre di Cosenza, con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Greco bianco; Guarnaccia bianca; Malvasia bianca; Montonico bianco (localmente detto Mantonico); Pecorello; Chardonnay; Gaglioppo; Greco nero; Aglianico; Calabrese; Cabernet sauvignon e/o Cabernet; Merlot; Sangiovese, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Calabria e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

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