Il vino Terre di Cosenza DOC è un vino prodotto nella provincia di Cosenza nella Regione Calabria
La denominazione di origine controllata Terre di Cosenza è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
rosso, anche con la menzione riserva, passito, vendemmia tardiva e novello; rosato, anche nella tipologia spumante; bianco, anche nelle tipologie spumante, passito e vendemmia tardiva; Magliocco, anche nelle tipologie spumante rosè e passito; Greco bianco, anche nelle tipologie spumante e passito; Guarnaccia bianca, anche nelle tipologie spumante e passito; Malvasia bianca, anche nelle tipologie spumante e passito; Montonico bianco (localmente detto Mantonico), anche nelle tipologie spumante e passito; Pecorello, anche nelle tipologie spumante e passito; Chardonnay, anche nelle tipologie spumante e passito; Gaglioppo; Greco nero; Aglianico; Calabrese; Cabernet Sauvignon e/o Cabernet; Merlot; Sangiovese.
L’utilizzo delle sottozone: Condoleo, Donnici, Esaro, Pollino, San Vito di Luzzi, Colline del Crati, Verbicaro, sono disciplinate tramite allegati in calce al disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto nei predetti allegati, per la produzione dei vini delle relative sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
La Denominazione di Origine Controllata Terre di Cosenza è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Terre di Cosenza rosso:
Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera): minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino fino ad un massimo del 40%.
Terre di Cosenza rosato:
Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella percentuale minima dell’60%; possono concorrere altri vitigni, fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino fino a un massimo del 40%.
Terre di Cosenza bianco:
Greco bianco, Guarnaccia bianca, Pecorello, Montonico (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 60%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino fino a un massimo del 40%.
Terre di Cosenza bianco spumante:
Mantonico minimo 60%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino fino a un massimo del 40%.
Terre di Cosenza spumante rosè:
Mantonico minimo 60%. Possono concorrere, da soli o congiuntamente i seguenti vitigni a bacca nera: greco nero, magliocco, gaglioppo aglianico e calabrese fino a un massimo del 40%.
Terre di Cosenza Magliocco:
Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera), minimo 85%; possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
Tale tipologia deve, obbligatoriamente, fare specifico riferimento alla sottozona e/o alla vigna dalla quale provengono le uve.
La denominazione Terre di Cosenza, con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:
Greco bianco; Guarnaccia bianca; Malvasia bianca; Montonico bianco (localmente detto Mantonico); Pecorello; Chardonnay; Gaglioppo; Greco nero; Aglianico; Calabrese; Cabernet sauvignon e/o Cabernet; Merlot; Sangiovese, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Calabria e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
Terre di Cosenza DOC
Regione | Calabria |
Provincia | Cosenza |
Denominazione | Terre di Cosenza DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 18.10.2011 |
Tipologia | Terre di Cosenza rosso, anche nella tipologia riserva Terre di Cosenza rosso novello Terre di Cosenza rosato Terre di Cosenza bianco Terre di Cosenza spumante bianco Terre di Cosenza spumante rosé Terre di Cosenza rosso passito Terre di Cosenza bianco passito Terre di Cosenza rosso vendemmia tardiva Terre di Cosenza bianco vendemmia tardiva Terre di Cosenza Greco bianco Terre di Cosenza Guarnaccia bianca Terre di Cosenza Malvasia bianca Terre di Cosenza Montonico bianco (localmente Mantonico) Terre di Cosenza Pecorello Terre di Cosenza Chardonnay Terre di Cosenza Gaglioppo Terre di Cosenza Greco nero Terre di Cosenza Aglianico Terre di Cosenza Calabrese Terre di Cosenza Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Terre di Cosenza Merlot Terre di Cosenza Sangiovese Terre di Cosenza Magliocco Terre di Cosenza Magliocco spumante rosé Terre di Cosenza Greco bianco spumante Terre di Cosenza Guarnaccia bianca spumante Terre di Cosenza Malvasia bianca spumante Terre di Cosenza Mantonico bianco spumante Terre di Cosenza Pecorello spumante Terre di Cosenza Chardonnay spumante bianco Terre di Cosenza Magliocco passito Terre di Cosenza Greco bianco passito Terre di Cosenza Guarnaccia bianca passito Terre di Cosenza Malvasia bianca passito Terre di Cosenza Mantonico bianco passito Terre di Cosenza Pecorello passito Terre di Cosenza Chardonnay passito |
Base ampelografica | Terre di Cosenza rosso: Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera): minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino fino ad un massimo del 40%. Terre di Cosenza rosato: Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella percentuale minima dell’60%; possono concorrere altri vitigni, fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino fino a un massimo del 40%. Terre di Cosenza bianco: Greco bianco, Guarnaccia bianca, Pecorello, Montonico (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 60%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino fino a un massimo del 40%. Terre di Cosenza bianco spumante: Mantonico minimo 60%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino fino a un massimo del 40%. Terre di Cosenza spumante rosè: Mantonico minimo 60%. Possono concorrere, da soli o congiuntamente i seguenti vitigni a bacca nera: greco nero, magliocco, gaglioppo aglianico e calabrese fino a un massimo del 40%. Terre di Cosenza Magliocco: Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera), minimo 85%; possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%. Tale tipologia deve, obbligatoriamente, fare specifico riferimento alla sottozona e/o alla vigna dalla quale provengono le uve. La denominazione Terre di Cosenza, con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno: Greco bianco; Guarnaccia bianca; Malvasia bianca; Montonico bianco (localmente detto Mantonico); Pecorello; Chardonnay; Gaglioppo; Greco nero; Aglianico; Calabrese; Cabernet sauvignon e/o Cabernet; Merlot; Sangiovese, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Calabria e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale |
Zona di raccolta uve | Intero territorio amministrativo della provincia di Cosenza |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | I vini possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità di 0,250 litri - 0,375 litri – 0,500 litri - 0,750 litri – 1,5 litri – 3,0 litri - 5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri – 10 litri e superiori, ad esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge |