Il vino Trentino DOC è un vino prodotto nella provincia di Trento nella Regione Trentino-Alto Adige
La denominazione di origine controllata Trentino è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata Trentino, accompagnata dall’appellativo Superiore, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
Le sottozone sono regolamentate negli allegati in calce al disciplinare e costituiscono parte integrante dello stesso.
La denominazione di origine controllata Trentino nelle tipologie bianco, rosso e kretzer, o rosato è riservata ai vini ottenuti dai seguenti vitigni, idonei alla coltivazione nella provincia autonoma di Trento:
Trentino bianco:
Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Müller Thurgau, Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%;
Trentino rosso:
Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère da soli o congiuntamente e Merlot;
Trentino kretzer o rosato:
Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.
La denominazione di origine controllata Trentino con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
a frutto bianco:
Chardonnay; Moscato giallo; Müller Thurgau; Nosiola; Pinot bianco; Pinot grigio; Riesling italico; Riesling renano; Sauvignon; Traminer aromatico;
a frutto rosso:
Moscato rosa (localmente detto delle rose); Cabernet; Cabernet franc; Nosiola; Cabernet Sauvignon; Lagrein (rubino o rosato); Marzemino; Merlot; Pinot nero; Rebo è riservata ai vini ottenuti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione Trentino, con esclusione delle varietà Moscato giallo, Moscato rosa e Traminer aromatico.
La denominazione di origine controllata Trentino Vino Santo è riservata al vino ottenuto da uve della varietà di vite Nosiola per almeno l’85%.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del Trentino Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su graticci con i tradizionali metodi naturali, onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%.
Tale vino può essere immesso al consumo a decorrere dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
La denominazione di origine controllata Trentino con la specificazione di due vitigni è riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito elencate:
a frutto bianco:
Chardonnay; Pinot bianco; Pinot grigio; Sauvignon;
a frutto rosso:
Cabernet; Cabernet franc; Cabernet Sauvignon; Merlot; Lagrein.
Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati.
La varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente.
La specificazione Cabernet è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, esposizione ed altitudine.
Torgiano DOC
Regione | Umbria |
Provincia | Perugia |
Denominazione | Torgiano DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 20.03.1968 |
Tipologia | Bianco di Torgiano Rosso di Torgiano Rosato di Torgiano Chardonnay di Torgiano Pinot grigio di Torgiano Riesling italico di Torgiano Cabernet Sauvignon di Torgiano Pinot nero di Torgiano Torgiano Spumante Merlot di Torgiano Torgiano Vendemmia Tardiva Torgiano Vin Santo |
Base ampelografica | Bianco di Torgiano Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%. Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino. Rosso di Torgiano e Rosato di Torgiano Sangiovese: dal 50% al 100%. Altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino. Merlot di Torgiano Merlot: dall’ 85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%. Chardonnay di Torgiano Chardonnay: dall’85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%. Pinot grigio di Torgiano Pinot grigio: dall’85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%. Riesling italico di Torgiano Riesling bianco: dall’85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%. Cabernet sauvignon di Torgiano Cabernet sauvignon: dall’85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%. Pinot nero di Torgiano Pinot nero: dall’ 85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%. Torgiano spumante Chardonnay: fino al 50%. Pinot nero: fino al 50%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa e/o bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%. Torgiano Vendemmia Tardiva Chardonnay: minimo il 50%. Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino. Torgiano Vin Santo Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%. Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino |
Zona di raccolta uve | Comune di Torgiano |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | I vini a denominazione di origine controllata Torgiano debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma atta a salvaguardare l’immagine dei vini. I recipienti devono essere chiusi esclusivamente con tappo, raso bocca. In alternativa sono ammesse chiusure consentite dalle normative vigenti per tutte le capacità previste dal presente disciplinare di produzione. Nel caso di chiusura con tappo a vite la chiusura deve essere effettuata con tappi di dimensioni non superiori a mm 30 di diametro e non inferiori a 60 mm di lunghezza. Per le tipologie Torgiano Vin Santo e Torgiano Vendemmia Tardiva sono ammesse chiusure con tappo a T |