Valle d’Aosta o Vallee d’Aoste DOC

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uva, vigna

Il vino Valle d’Aosta o Vallee d’Aoste DOC è un vino prodotto nella provincia di Aosta nella Regione Valle d’Aosta

La denominazione di origine controllata Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste, eventualmente accompagnata da una delle seguenti indicazioni di vitigno: Müller Thurgau; Gamay; Pinot nero o Pinot noir; Pinot grigio o Pinot gris; Pinot bianco o Pinot blanc; Chardonnay; Mayolet; Petite Arvine; Merlot; Fumin; Syrah; Cornalin; Nebbiolo; Petit rouge; Prëmetta; Moscato bianco o Muscat petit grain; Traminer aromatico o Gewürztraminer; Gamaret; Vuillermin o da una delle seguenti menzioni geografiche:

Donnas; Arnad-Montjovet; Chambave; Chambave Moscato o Chambave Muscat; Nus; Nus Malvoisie; Torrette; Enfer d’Arvier; Blanc de Morgex et de La Salle o da una delle seguenti indicazioni di colore : bianco o blanc; rosso o rouge; rosato o rosé; o da una delle seguenti tipologie di vinificazione: novello o nouveau; Chambave Moscato Passito o Chambave Muscat Flétri; Nus Malvoise Passito o Nus Malvoisie Flétri ; Moscato bianco Passito o Muscat petit grain Flétri; Traminer aromatico Passito o Gewürztraminer Flétri; Passito o Flétri è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste, accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Müller Thurgau; Gamay; Pinot nero o Pinot noir; Pinot grigio o Pinot gris; Pinot bianco o Pinot blanc; Chardonnay; Mayolet; Petite Arvine; Merlot; Fumin; Syrah; Cornalin; Nebbiolo; Petit rouge; Prëmetta; Moscato bianco o Muscat petit grain; Traminer aromatico o Gewürztraminer; Gamaret; Vuillermin deve essere ottenuta dalle uve prodotte dai vigneti che abbiano nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica dei corrispondenti vitigni per almeno l’85%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15 % le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Autonoma Valle d’Aosta.

La denominazione di origine controllata Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Donnas è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti a livello aziendale dal vitigno Nebbiolo per almeno l’85%. Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Autonoma Valle d’Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Arnad-Montjovet è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Nebbiolo per almeno il 70%. Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Autonoma Valle d’Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino.

La denominazione di origine controllata Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Chambave, è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Petit Rouge per almeno il 70%. Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino.

La denominazione di origine controllata Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Chambave Muscat è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco.

La denominazione di origine controllata Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste, Nus è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dai seguenti vitigni: Vien de Nus e Petit Rouge per almeno il 70% di cui almeno 40% di Vien de Nus. Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Autonoma Valle d’Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino.

La denominazione di origine controllata Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Nus Malvoisie, è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Pinot grigio.

La denominazione di origine controllata Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Torrette è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Petit Rouge per almeno il 70%. Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Autonoma Valle d’Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

La denominazione di origine controllata Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Enfer d’Arvier è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Petit Rouge per almeno l’85%. Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Autonoma Valle d’Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Blanc de Morgex et de La Salle è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Prié blanc.

La denominazione di origine controllata Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste seguita da una indicazione di colore, bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé può essere rivendicata dagli iscritti allo schedario viticolo di una denominazione di cui al presente articolo per designare i vini bianchi, rossi o rosati provenienti dalle uve aventi le caratteristiche minime previste dall’art. 6, indicando tale scelta all’atto della denuncia delle uve.

La denominazione di origine controllata Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste seguita dalla indicazione di passito o flétri può essere rivendicata dagli iscritti allo schedario viticolo di una denominazione di cui al presente articolo per designare i vini passiti provenienti dalle uve a bacca bianca o rosata aventi le caratteristiche minime previste dall’art. 6, indicando tale scelta all’atto della denuncia delle uve.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e comunque atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

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