Il vino Valtellina rosso o rosso di Valtellina DOC è un vino prodotto nella provincia di Sondrio nella Regione Lombardia
La denominazione di origine controllata Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.
Il vino a denominazione di origine controllata Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina deve essere ottenuto esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 10%.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da ritenersi idonei, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.
Valtellina rosso o rosso di Valtellina DOC
Regione | Lombardia |
Provincia | Sondrio |
Denominazione | Valtellina rosso o rosso di Valtellina DOC |
Anno di registrazione | DOC dal 11.08.1968 |
Tipologia | Valtellina rosso o Rosso di Valtellina |
Base ampelografica | Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 10% |
Zona di raccolta uve | Ardenno, Berbenno, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Chiuro, Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Teglio, Tirano, Tresivio e Villa di Tirano |
Imbottigliamento | Stesso territorio amministrativo delle zone di raccolta delle uve |
Bottiglia e tappo | Le bottiglie in cui viene confezionato il vino Valtellina rosso o Rosso di Valtellina devono essere di forma bordolese o borgognotta, comunque di vetro scuro e chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacità consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,187 e non superiore a 5 litri, tuttavia per recipienti da un litro ed inferiori è anche consentito l’uso del tappo a vite |